Data: 27/07/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Riconoscimento dell'indennità di trasferta

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Non occorre dare la prova del rifornimento del carburante. Ai fini della indennità di trasferta e del rimborso spese l'avvocato deve dimostrare di essersi spostato dalla sua residenza e di aver preso parte all'attività difensiva. Queste le conclusioni della Cassazione nell'ordinanza n. 21890/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato si oppone al decreto con il quale gli sono stati liquidati i compensi relativi all'assistenza di un imputato in un processo penale ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato lamenta in particolare il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio commisurate a un quinto del costo del carburante, visto che si è recato sul posto con un mezzo proprio.

Il Tribunale però rigetta l'opposizione perché, in base all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, il riconoscimento dell'indennità di trasferta e il rimborso delle spese viaggio richiedono la prova di aver effettuato il viaggio con il mezzo proprio.

Provato lo spostamento effettivo

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L'avvocato a questo punto ricorre in Cassazione affidandosi a due motivi di ricorso.

Con il primo ricorda di essere iscritto al foro di Torino e di aver espletato l'attività processuale per la quale è stata richiesta la liquidazione davanti al Tribunale di Vercelli. Dai verbali emerge che lo stesso ha partecipato personalmente a un'udienza e che ad un'altra udienza ha mandato un sostituto dello stesso studio. Non poteva quindi essergli negato il diritto al rimborso delle spese vive, che l'articolo 27 del D.M. 55/2014 prevede "in misura pari ad un'indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di 1 l di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio."

L'avvocato contesta inoltre la richiesta della prova dell'effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, visto che è prevista la libertà di non servirsi della rete autostradale e di non effettuare un rifornimento di carburante durante il viaggio. La prova della documentazione è necessaria solo se viene chiesto rimborso specifico delle spese di pedaggio e di parcheggio.

Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, perché l'ordinanza ha rigettato totalmente l'opposizione senza verificare che, accanto al mancato rimborso delle spese, è stato lamentato il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta dovuta, una volta dimostrato lo spostamento dalla propria sede professionale.

Non serve dimostrare di aver fatto carburante

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La Cassazione accoglie il ricorso ritenendo entrambi i motivi fondati. Vero infatti che il Tribunale dell'opposizione ha omesso di fornire risposta alla spettanza dell'indennità di trasferta spettante al difensore.

Fondata altresì la prima censura, un precedente di questa Corte ha infatti precisato che: "l'indennità di trasferta e di rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, solo perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva."

Prove che nel caso di specie sono state fornite. Ha quindi violato la legge la decisione del Tribunale che ha richiesto, a fronte della dimostrazione dell'effettivo spostamento dell'avvocato per partecipare alle attività processuali innanzi al giudice di Vercelli, ulteriore documentazione relativa all'utilizzo del veicolo personale del difensore.


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