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Data: 28/07/2022 11:00:00 - Autore: Martina Di GiovanniDoppia messa alla provaLa sospensione del processo con la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/2022. Il casoUn imputato, accusato di aver compiuto reati in materia di stupefacenti, aveva richiesto e successivamente ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova. La prova aveva avuto esito positivo, ma, nel frattempo, l'imputato era stato rinviato a giudizio per altri episodi analoghi di cessione di stupefacenti di modica quantità, avvenuti all'incirca nel periodo in cui veniva celebrato il primo procedimento. Tali episodi, dunque, risultarono poi essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, costituenti, assieme a quelli precedentemente contestati, un unico reato continuato, ex art. 81, comma 2, c.p.. L'imputato, dunque, provò nuovamente a fare domanda per ottenere la messa alla prova, ma tale richiesta non venne accolta dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, secondo i dettami dell'articolo 168-bis, quarto comma, c.p., il quale afferma che "la sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta", a prescindere dall'esito. Ritenendo il dettato dell'art 168 bis c.p. contrario all'articolo 3 della Costituzione, il Giudice di merito, mediante ricorso in via incidentale, si è rivolto alla Consulta. La decisione della ConsultaLa Corte Costituzionale si è espressa e, con la sentenza 174 del 2022, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, rilevando che, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, l'imputato avrebbe potuto ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in relazione a tutti i fatti di reato. Dunque, pare irragionevole che, per i reati a lui contestati in distinti procedimenti, l'imputato non abbia la possibilità, in un secondo procedimento, di accedere all'istituto della messa alla prova, avendo già ottenuto l'accesso al rito speciale nel procedimento precedente. La Corte Costituzionale ha, altresì, osservato che tale divieto di "doppia messa alla prova" in caso di reati uniti dal vincolo della continuazione va a ledere l'obiettivo riparativo e risocializzativo proprio del rito speciale in esame. In conseguenza della dichiarazione di illegittimità, il Giudice di merito dovrà valutare nuovamente, in concreto, l'idoneità del programma di trattamento e compiere una nuova prognosi riguardo l'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, tenendo conto anche della natura e della gravità delle nuove accuse, e, in relazione alla prima messa alla prova, valutare ed apprezzare il risultato riparativo e risocializzante del rito. |
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