Data: 01/08/2022 08:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea

Condizionatore in condominio

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Il condomino che installa un condizionatore deve anche predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua. Lo ha stabilito il tribunale di Terni con sentenza n. 572/2022.

Il fatto

Un condominio di Terni citava in giudizio un condomino chiedendo l'immediata rimozione dei condizionatori apposti sulle parti condominiali ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta.

I condizionatori "sono stati allocati sul marciapiede dello stabile e per tale ragione risultano pericolosi, soprattutto per bambini ed animali oltre a rappresentare un evidente attentato all'estetica del palazzo. Il condominio richiamava l'art. 7 del regolamento condominiale che vieta esplicitamente ai condomini di utilizzare le parti comuni del bene l'esercizio di una tale facolt�. Affermava che per decisione dell'assemblea lati dispositivi dovevano essere rimossi e che il condomino non adempiva tali delibere.

Il condomino costituendosi affermava che "L'immobile si trova al piano terra/rialzato ed ha un proprio accesso, distinto e separato dall'ingresso condominiale".

Tale unit� immobiliare � stata acquistata nel 2015 e la parte alienante forniva un Attestato di Prestazione Energetica, dal quale con chiarezza risultava che l'unico metodo di raffrescamento/riscaldamento del suddetto appartamento fossero n. 2 climatizzatori per ambienti (pompa di calore), intendendo in tal senso i due split interni, ma con un solo corpo esterno.

Condizionatore presente sin dalla costruzione

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Dall'istruttoria � emerso che l'alloggiamento dove si trova il condizionatore esiste fin dalla costruzione e che il condizionatore era presente sin da allora. Altri testimoni hanno riferito della presenza della situazione, uguale a quella attuale.

Il condomino pertanto non ha utilizzato, senza autorizzazione, parti comuni in violazione del regolamento di condominio, essendo gi� predisposto sia l'andito che il suo utilizzo, ma ha semplicemente continuato a mantenere la situazione come predisposta alla costruzione.

Riguardo alla contestazione del danno all'estetica della facciata, dall'istruttoria � emerso che inizialmente, al completamento della costruzione, l'andito era chiuso con una griglia/persiana, serrandina di alluminio.

Siccome l'immobile � di edilizia popolare non si pu� ritenere che si tratti di immobile di pregio ove la facciata assume particolare valore; la presenza di serrandine, o altro dispositivo che copra la visibilit� della macchina fu posta dal costruttore e quindi era un elemento di discontinuit� della facciata gi� al momento della costruzione.

Condizionatore in sicurezza

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Riguardo alla perdita di acqua (che d'inverno gelando pu� determinare pericolo per i condomini), sentenzia infine il tribunale, in un impianto di condizionamento � per fatto notorio possibile ma anche una piccola quantit�, nei pochi giorni dell'anno in cui in Terni pu� verificarsi una temperatura sullo zero, il fatto pu� determinare pericolo, la macchina pertanto va posta in una situazione di sicurezza adottando le opportune cautele di raccolta dell'acqua o altro dispositivo che permetta di non produrre o comunque di evitare la fuoriuscita di acqua sul selciato ove camminano i condomini.


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