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Data: 29/07/2022 13:00:00 - Autore: Rabita G.L. e Pedicone A.Licenziamento lavoratore e investigatore privato[Torna su]
Con la sentenza 473 pubblicata il 12 luglio 2022 dalla sezione lavoro del Tribunale di Venezia, è stato sancito il licenziamento di un lavoratore dipendente il quale, durante la cassa integrazione, svolgeva analoga attività lavorativa presso una azienda concorrente del suo datore di lavoro. Quest'ultimo si è quindi rivolto a un investigatore privato il quale ha raccolto le prove di quanto precede, contribuendo così in modo determinante al licenziamento dell'uomo. Le contestazioni[Torna su]
A nulla sono valse le eccezioni del licenziato: la condotta è extra lavorativa e fraudolenta. Il controllo, inoltre, non ha avuto quale oggetto la prestazione. Il detective ha legittimamente pedinato il lavoratore fin presso l'azienda competitor, documentando l'attività svolta presso la stessa. A nulla rileva che il danno economico sia in capo all'Inps, ente erogatore del trattamento, in quanto la condotta in questione lede il rapporto fiduciario datore-dipendente. Per l'inosservanza dell'articolo 2105 c.c., è sufficiente che il lavoratore tratti affari in concorrenza con gli interessi del datore senza la necessità che sia integrata una condotta di vera e propria concorrenza sleale nelle forme stabilite dall'articolo 2598 stesso codice. Riservatezza[Torna su]
Irrilevante se il sospetto sia sorto prima o dopo la raccolta dati dell'investigatore, in quanto questi ha posto in essere il controllo personalmente, senza video sorveglianza e, soprattutto, su una condotta extra lavorativa. Trattasi di una questione che ha rilievo solo in caso di sorveglianza a distanza eseguita con strumenti tecnologici quali le video riprese. |
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