Data: 31/07/2022 15:00:00 - Autore: Lorenzo Giovarelli

Sicurezza pubblica e competenza esclusiva statale

Oggi da più parti sorgono legittimi dubbi circa l'esatta configurazione in capo al solo Stato dei poteri relativi alla sicurezza pubblica: parrebbe messa in discussione la stessa competenza esclusiva statale.
In effetti già l'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 aveva trasferito infatti ai comuni alcune funzioni tipiche della polizia di sicurezza in quanto "finalizzate al riscontro ed alla ricerca di situazioni oggettive di pericolo o di inizio di attività criminose". Conseguenza di questi trasferimenti di competenze è stata quella di ritenere che tali funzioni, transitando dallo Stato in capo ai comuni, assumono una diversa valenza, in quanto non più gestibili soltanto in termini di pubblica sicurezza, bensì afferenti prevalentemente in capo ai singoli settori amministrativi, ovvero in capo alla polizia locale nelle sue varie forme. Ancora, spingendosi oltre, si è sostenuto che oramai, considerato anche quanto sopra, gli ambiti di polizia di sicurezza e la funzione di pubblica sicurezza non coincidano più, poiché la seconda non è oggetto in via esclusiva della prima, essendo stati appunto attribuiti ai comuni ed alle Regioni alcuni compiti in precedenza ad essa correlati. In conseguenza di tali trasferimenti potrebbe essere operato un ridimensionamento della coincidenza tra attività di polizia di sicurezza e funzione di pubblica sicurezza. Tali materie, demandate alla competenza degli enti locali, non vanno lette in termini tradizionali come volte alla prevenzione di un pericolo attuale e concreto all'ordine pubblico nel senso in cui la tutela di questo informa l'attività di polizia di sicurezza, bensì vanno prese per ciò che sono: autorizzazioni all'attività economica ex art. 41 Cost.. Inoltre anche una corretta contestualizzazione storica aiuta per certo a comprendere come tali ambiti di attività, in tempi passati sicuramente potenzialmente lesive dell'ordine pubblico (soprattutto in periodi della nostra recente storia dove questo, come si è visto, ha assunto connotazioni di particolare ampiezza, per invasività e materie contemplate), oggi hanno perduto il loro potenziale lesivo, quantomeno di quella porzione ristretta di ordine pubblico (o di quella definizione di questo "ristretta") alla tutela della quale è volta l'attività preventiva della polizia di sicurezza.
In effetti già l'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 aveva trasferito infatti ai comuni alcune funzioni tipiche della polizia di sicurezza in quanto "finalizzate al riscontro ed alla ricerca di situazioni oggettive di pericolo o di inizio di attività criminose". Conseguenza di questi trasferimenti di competenze è stata quella di ritenere che tali funzioni, transitando dallo Stato in capo ai comuni, assumono una diversa valenza, in quanto non più gestibili soltanto in termini di pubblica sicurezza, bensì afferenti prevalentemente in capo ai singoli settori amministrativi, ovvero in capo alla polizia locale nelle sue varie forme. Ancora, spingendosi oltre, si è sostenuto che oramai, considerato anche quanto sopra, gli ambiti di polizia di sicurezza e la funzione di pubblica sicurezza non coincidano più, poiché la seconda non è oggetto in via esclusiva della prima, essendo stati appunto attribuiti ai comuni ed alle Regioni alcuni compiti in precedenza ad essa correlati. In conseguenza di tali trasferimenti potrebbe essere operato un ridimensionamento della coincidenza tra attività di polizia di sicurezza e funzione di pubblica sicurezza. Tali materie, demandate alla competenza degli enti locali, non vanno lette in termini tradizionali come volte alla prevenzione di un pericolo attuale e concreto all'ordine pubblico nel senso in cui la tutela di questo informa l'attività di polizia di sicurezza, bensì vanno prese per ciò che sono: autorizzazioni all'attività economica ex art. 41 Cost.

Inoltre anche una corretta contestualizzazione storica aiuta per certo a comprendere come tali ambiti di attività, in tempi passati sicuramente potenzialmente lesive dell'ordine pubblico (soprattutto in periodi della nostra recente storia dove questo, come si è visto, ha assunto connotazioni di particolare ampiezza, per invasività e materie contemplate), oggi hanno perduto il loro potenziale lesivo, quantomeno di quella porzione ristretta di ordine pubblico (o di quella definizione di questo "ristretta") alla tutela della quale è volta l'attività preventiva della polizia di sicurezza.

La sicurezza urbana

Diviene dunque necessario dedicare attenzione ad un concetto, sempre più presente nel dibattito in tema di sicurezza: la sicurezza urbana. Esso si identifica come la sicurezza percepita dal cittadino, "epidermica", che coincide con quel dato minimo di percezione di tranquillità da parte del consociato nella esplicazione della propria vita (quotidiana, di relazione, partecipativa e via enumerando) nel luogo in cui questa si svolge, ovvero la dimensione "urbana. Fondamentale, in materia, è stata l'entrata in vigore del D.L. 92/2008, altresì denominato "pacchetto sicurezza", che ha introdotto nell'ordinamento una serie di disposizioni, che lambiscono aspetti tra i più disparati, tutti però volti ad incrementare e a dare sviluppo ad una più concreta azione amministrativa (di sicurezza appunto), nel perseguimento di una ideale sicurezza urbana. Alla luce di tale pacchetto di norme si può preliminarmente definire la sicurezza urbana come quella parte della sicurezza pubblica diretta a prevenire fenomeni di illegalità concentrati in una dimensione urbana, locale, e quindi essi riguardano la sicurezza della città, l'ordinata convivenza e la qualità, in conseguenza, della vita locale, con immediato riflesso sulla percezione da parte del cittadino di vivere in un ambiente, sotto vari profili, sicuro. La sicurezza urbana, pur occupandosi di un piano locale, territorialmente ben definito, altro non rappresenta se non una dimensione ristretta della sicurezza pubblica, tanto da essere stata definita una "sicurezza pubblica minore". In buona sostanza, le norme in materia di sicurezza urbana altro non rappresentano che una forma di decentramento amministrativo mantenuto, però, ben saldo nell'orbita statale.

La giurisprudenza costituzionale

In questo senso basti ricordare come la giurisprudenza costituzionale abbia subito provveduto a fugare ogni dubbio in tema di una eventuale traslazione di competenze dallo Stato ai livelli territoriali; in particolare con la pronuncia n. 196 del 2009 la Corte ha stabilito come la sicurezza urbana faccia parte della sicurezza pubblica sulla base di tre argomentazioni principali:

  • Innanzitutto, in virtù dell'espresso richiamo all'articolo 117 co. 2, lett. H) della Costituzione
  • Secondariamente sulla base della stessa titolazione del decreto che appunto fa riferimento alla sicurezza pubblica
  • In ultimo, attraverso l'espressa esclusione dal proprio ambito di operatività della polizia amministrativa locale

Il decreto Minniti

Il ruolo del Sindaco, ampliato dalla normativa in tema di sicurezza urbana, non è per questo snaturato e non sono dunque minate le competenze esclusive statali in tema di sicurezza pubblica, in quanto il medesimo agisce quale Ufficiale di Governo e non quale organo di vertice della comunità locale. Ulteriore tassello che è sopraggiunto, in tema di sicurezza urbana, è stato il D.L. n. 42/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", altresì denominato "Decreto Minniti".

Il testo normativo fornisce una definizione espressa di sicurezza urbana, intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto alla legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile…". Ancora, successivi interventi legislativi, hanno ampliato ulteriormente le nuove attribuzioni del Sindaco in materia, segnatamente avuto riguardo allo strumento giuridico del c.d. "Daspo Urbano".
Concludendo, dunque, trascorsi oramai più di dieci anni dal primo intervento normativo in materia il concetto risulta ora dilatato, esorbitando l'ambito della pubblica sicurezza "pura", e comprendendo interventi che spaziano dall'ambito urbanistico (finanche architettonico) alla sociologia della dimensione urbana.
Nucleo forte, però, rimane la tutela della sicurezza percepita, che vede come co-protagonista, ancora una volta, il Sindaco, sempre nella sua veste di Ufficiale di Governo. Ciò che non muta, in questa evoluzione delle azioni volte al perseguimento di una sicurezza urbana effettiva e non soltanto percepita, è la competenza esclusiva statale, nonché la appartenenza di tali strumenti alla funzione di pubblica sicurezza.

Ad ogni modo, la competenza statale, è il caso di specificarlo, si riferisce unicamente ai poteri legislativi; la riforma del Titolo V della Costituzione, difatti, ha affermato, con la riscrittura dell'art. 118 Cost., il principio di sussidiarietà, così che non emergono profili di incostituzionalità laddove avvenga attribuzione di funzioni amministrative in tema di pubblica sicurezza alle autonomie locali; tuttavia si riscontra, stante il costante richiamo nelle disposizioni legislative in tema di sicurezza urbana al Sindaco quale Ufficiale di Governo soltanto, una certa ritrosia del legislatore ad avvalersi di tale facoltà di "delega"; è il caso di dirlo, con tutto vantaggio della chiarezza delle attribuzioni, ma forse a scapito di una potenziale efficacia di una delega di competenze in materia agli enti locali, che, più prossimi al cittadino (anche soltanto in senso materiale), potrebbero soddisfare in maniera più efficiente ed efficace il bisogno di sicurezza, e dare risposte più incisive alla collettività.

Dott. Lorenzo Giovarelli


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