Data: 07/08/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Spetta al giudice acquisire i documenti per decidere

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Non spetta all'avvocato che chiede la liquidazione dei propri compensi per l'attività svolta in regime di gratuito patrocinio produrre i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, in quanto il giudice ha il potere dovere di richiederli a tal fine. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 23710/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato si rivolge al Tribunale per chiedere la liquidazione dei compensi a lui spettanti in relazione all'attività svolta in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione in regime di patrocinio gratuito.

Il Tribunale respinge l'istanza, l'avvocato propone opposizione, ma il Tribunale riconosce all'opponente le sole spese vive e lo rimette innanzi al giudice civile che ha messo il provvedimento impugnato, trattandosi di difesa in proprio.

Documentazione prodotta

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L'avvocato con il quinto motivo di ricorso presentato in Cassazione contesta la decisione della Corte per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio. Il provvedimento impugnato afferma infatti di non poter procedere a liquidazione dei compensi per la mancata produzione degli atti del procedimento nell'ambito del quale era stato svolto il patrocinio, senza tenere conto del fatto che detta documentazione era stata integralmente prodotta con il ricorso in opposizione al rigetto della liquidazione.

Il giudice ha il potere-dovere di procurarsi i documenti

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La Cassazione insieme al primo, secondo e terzo motivo, accoglie anche il quinto, di interesse ai fini della presente trattazione, in quanto, come affermato correttamente dal ricorrente, tale affermazione contrasta con l'articolo 15 del decreto legislativo numero 150 del 2011, che disciplina il procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, prevedendo al quinto comma che "il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie fini della decisione."

Come già affermato dalla Cassazione il giudice ha infatti il potere dovere di richiedere gli atti i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendosi intendere la locuzione "può", contenuta nella norma, non espressione di discrezionalità, ma potere dovere di decidere "causa cognita" senza limitarsi a fare una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.

Al di là quindi della completezza o meno delle produzioni documentali presenti nel procedimento era compito dell'organo giudicante procedere all'acquisizione di ufficio dei documenti necessari ai fini del decidere.

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