Data: 11/08/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno divorzio e lavori saltuari

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La Cassazione nella sentenza n. 23583/2022 (sotto allegata) invertendo la decisione presa in sede di merito riconosce alla ex moglie il diritto all'assegno di divorzio in quanto la capacit� di procurarsi dei lavori saltuari come estetista non pu� portare alla conclusione che la stessa sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessit� dovendo considerare diversi fattori come quello ambientale, sociale, individuale e territoriale.

La vicenda processuale

Una coppia divorzia e per quanto risguarda gli aspetti economici della coppia il tribunale assegna la casa coniugale alla moglie, convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla donna.

In sede d'appello l'assegno divorzile le viene nuovamente negato perch� non vengono rilevate difficolt� economiche in grado di giustificarlo. Risulta infatti che la donna dispone di un appartamento spazioso di propriet� comune con il marito e di cui sostiene il pagamento della met� delle rate del mutuo ipotecario e che lavora per 20 ore settimanali come commercialista regolarmente iscritta all'albo, percependo un compenso proporzionato all'attivit� svolta, reddito che la stessa pu� incrementare stante la sua qualifica professionale e l'et� di 52 anni.

Le funzioni dell'assegno di divorzio

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La donna per� nel ricorrere in Cassazione, in relazione soprattutto al diniego in suo favore dell'assegno divorzile, fa presente, nel quarto motivo, che la decisione della Corte viola la legge divorzile in quanto � stata del tutto trascurata la funzione perequativo compensativo dell'assegno, pur avendo la corte di merito riconosciuto che la stessa ha dovuto sacrificare le proprie attivit� professionali per provvedere alle necessit� dei bambini, adottati nel 2009. I giudici di merito inoltre hanno trascurato di dare il giusto rilievo alla sua et�, al fatto che si � cancellata dalla cassa dei dottori commercialisti nel 2007 e alle necessit� permanenti di seguire i figli, che continuano ad essere molto impegnativi.

Il lavoro episodico esclude la capacit� di procurarsi un reddito

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Per la Cassazione il quarto motivo sollevato dalla donna � fondato, pertanto deve essere accolto, alla luce dei principi sanciti dalle SU n. 18287/2018, che hanno valorizzato ai fini del riconoscimento dell'assegno la sua funzione assistenziale, compensativo e perequativo ed equilibratrice del reddito degli ex coniugi. Funzione quest'ultima non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente pi� debole alla formazione sia del patrimonio della famiglia che di quello personale dell'ex coniugi.

Nel caso di specie la corte d'appello ha negato l'assegno divorzile, rilevando approssimativamente l'equivalenza delle condizioni economiche delle parti in quanto le potenziali reddito della moglie possono "colmare la differenza delle rispettive retribuzioni."

Peccato che la giurisprudenza di legittimit� ha "ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica (nella specie non professionale) capacit� lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacit� lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotto secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attivit� concretamente espletata soltanto saltuariamente (nella specie di estetista) giustificare l'affermazione dell'esistenza di una fonte adeguata di reddito onde negare il diritto all'assegno divorzio in capo all'istante specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attivit�, e non potendosi, in tal caso, legittimamente interferire, sicch� et semplicit� la presunzione della effettiva capacit� del coniuge a procurarsi un reddito."

Irrilevante quindi la generica, astratta possibilit� del coniuge di procurarsi lavori saltuari poich� l'indagine condotta in sede di merito deve esprimersi sul piano della concretezza e della effettivit�, dovendo tenere conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie.


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