Data: 20/08/2022 07:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Lo specialista che esegue la colonscopia non � un esecutore

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La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di responsabilit� medica penale per omicidio colposo, precisa che, nell'eseguire una colonscopia, che nel caso di specie presenta rischi evidenti legati all'et� avanzata della paziente, il medico che lo esegue, soprattutto se ci sono anche ulteriori problematiche nell'eseguirlo (scadentissima toilette intestinale) pu� anche rifiutarsi di eseguirla. Costui non � infatti un mero esecutore delle prescrizioni del medico generale o di altro specialista che necessita dell'esame per finalit� diagnostiche. Lo specialista deve comunque procedere, ogni volta, agli opportuni accertamenti in con senso critico al fine di valutare i rischi e le eventuali soluzioni alternative. Questo in estrema sintesi quanto affermato dagli Ermellini nella corposa sentenza n. 30051/2022 (sotto allegata).

Omicidio colposo conseguente a colonscopia

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Un medico specialista esegue un esame di colonscopia per finalit� diagnostiche, stante la manifestazione di dolore continuo lamentato dalla donna all'emiaddome destro.

Il medico nell'eseguire l'esame provoca la morte della della paziente in conseguenza di una lacerazione della parete colica. Il medico viene quindi ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per colpa generica dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia e colpa specifica in quanto lo stesso ha eseguito l'esame, che nel caso di specie appariva sproporzionato tenuto conto anche delle avanzata della paziente

  • senza rispettare le linee guida;
  • omettendo di eseguire un preliminare approfondimento diagnostico con tecniche meno invasive;
  • in assenza di adeguata preparazione intestinale.

Cooperazione multidisciplinare e colpa dello specialista

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Per la Cassazione, a cui il medico ricorre per contestare la condanna, non sono in discussione le cause della morte della paziente in quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non ha valutato le linee guida in materia, in quanto le stesse prevedono che la colonscopia � un esame invasivo a rischio di perforazione nelle donne in et� avanzata.

Prima di eseguire un esame del genere lo specialista deve quindi procedere a un corretto inquadramento anamnestico e clinico e a una corretta valutazione della indicazione dell'esame prescritto dal medico generico o da altro specialista.

"Ci� perch�, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, non si pu� ritenere che lo specialista endoscopista sia il "mero esecutore" di indagini richieste da altri, non foss'altro perch� tale valutazione � necessariamente richiesta al fine di procedere ad un'informazione adeguata necessaria al fine di "raccogliere una valida disposizione di volont� del paziente."

Da dette considerazioni la Cassazione giunge ad affermare il seguente principio: "in tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorch� non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso esaminato una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l'esame non pu� esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l'esame stesso (assunzione di farmaci, parametri vitali, esito esami ematochimici), anche la bont� della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all'esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata, soprattutto allorquando l'esame in questione sia stato prescritto da un medico non specialista (nel caso in esame il medico di medicina generale che seguiva la paziente)."


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