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Data: 17/06/2007 - Autore: www.laprevidenza.it L'INPS, nel messaggio 10.4.2007 n. 9155,ha precisato, recependo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 9.1.2007 n. 123, che i ricorsi contro le cartelle per contributi al Servizio Sanitario Nazionale devono essere presentati alle Commissioni Tributarie e non al giudice del lavoro. Pertanto, per le cause concernenti l'impugnazione di cartelle esattoriali relative ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale, è competente a decidere la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede INPS che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre. Il ricorrente deve, inoltre, notificare il ricorso alla sede INPS competente Domanda di sospensione del provvedimento Se il pagamento della cartella può causare danni gravi o irreparabili, il contribuente può presentare alla Commissione, contestualmente al ricorso, anche la domanda motivata di sospensione del provvedimento. Nel caso in cui la cartella contro la quale si ricorre riguardi sia contributi ordinari che contributi del Servizio Sanitario Nazionale, il contribuente deve proporre ricorso separatamente: - al giudice del lavoro, per la parte riguardante i contributi ordinari; - alla Commissione Tributaria, per quanto riguarda la parte relativa al Servizio Sanitario Nazionale. Avv. Massimiliano Leonetti Inps, Messaggio n. 9155 del 2007 - Avv. Massimiliano Leonetti |
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