Data: 26/08/2022 07:00:00 - Autore: Rabita G.L. e Pedicone A.

Finte telecamere: il caso

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Il Garante europeo e quello italiano si sono trovati ad analizzare la liceità della installazione di finte telecamere, ovvero la affissione di segnaletica in assenza di un sistema di video registrazione. Hanno concluso per la illegittimità delle due fattispecie con conseguente possibile risarcimento del danno.

Gdpr: la norma

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Il GDPR regolamenta il trattamento dei dati personali. Nel caso di finte telecamere o di telecamere vere ma non funzionanti, appare evidente che non vi è alcun trattamento giacché nessun dato viene acquisito.

Sul punto non vi sono dubbi, come chiarito dallo stesso garante nella propria sezione FAQ, dove alla domanda: "Ci sono dei casi di video sorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali", l'ufficio risponde che la norma «non si applica, nel caso di fotocamere false o spente perché non c'è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall'articolo 4 Statuto dei lavoratori)».

Installazione illegittima e non illecita

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Nel suo provvedimento numero 1003484 il Garante ha però stabilito che «l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione». Ne consegue quindi che, seppur non vietate e quindi non illecite, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime. Non soltanto possono generare un condizionamento dei movimenti di chi si ritiene sorvegliato, ma addirittura è possibile rilevare responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.

Lo stesso dicasi in caso di affissione di cartelli indicanti la presenza di un sistema di video sorveglianza in realtà inesistente. In questo ultimo caso la possibilità di dimostrare l'incongruenza tra la segnalazione e la realtà è addirittura più elevata che nell'altro. Il rischio di una azione risarcitoria per falso affidamento è dietro l'angolo in entrambi i casi.


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