Data: 16/06/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
La retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego trova riconoscimento nella sussistenza di tre presupposti, tutti necessari: 1)una base normativa che la preveda; 2)l'esistenza in organico di un posto vacante corrispondente alle mansioni che si vanno a svolgere; 3)un atto di incarico ad opera dell'organo competente E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza 8 maggio 2007, n. 2130. Il collegio, inoltre, richiamando un indirizzo maggioritario ( Cons. St., Ad. Plen., 18 novembre 1999 n. 22), precisa che questa regola, basata su detti presupposti è, comunque, derogatoria a quella di portata più generale che riconosce alla qualifica e non alle mansioni il parametro al quale è riferita obbligatoriamente la retribuzione, in caso contrario sarebbero disattesi i principi di buon andamento e di certezza dell'assetto organizzativo e finanziario delle pubbliche amministrazioni. Nel settore sanitario è da far rilevare che alcune pronunce (CdS, Sez. V - 20 ottobre 2000 n. 56501; CdS, Sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7803) hanno ammesso la retribuibilità delle mansioni superiori anche in assenza di formali provvedimenti di incarico, ritenendo sufficiente la puntuale dimostrazione dell'effettivo espletamento delle funzioni corrispondenti al posto vacante (la fattispecie riguardava un aiuto sanitario che aveva esercitato le mansioni di un primario). Gesuele Bellini Consiglio di Stato, 8.5.2007, n. 2130 - Gesuele Bellini
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