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Data: 13/09/2022 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Obbligo vaccinale Covid: atti alla Consulta[Torna su]
Il Tribunale del Lavoro di Brescia, con l'ordinanza del 22 agosto 2022 (sotto allegata) trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo parzialmente fondate le questioni di incostituzionalità sollevate da un'ostetrica, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dalla datrice e raggiunta dal provvedimento di sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza a causa del mancato completamento del ciclo vaccinale obbligatorio per i sanitari per contrastare il Covid. vediamo le ragioni di questa decisione. Vaccino incompleto: sospesa da lavoro e retribuzione[Torna su]
Un'ostetrica viene sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a causa del mancato assolvimento del ciclo vaccinale comprensivo di tre dosi previste obbligatoriamente per contrastare il Covid 19, essendosi sottoposta solo alle prime due dosi. L'ostetrica decide così, nel ricorso al giudice del lavoro, di eccepire anche la violazione di diverse norme costituzionali, sottolinenando che il sacrificio del diritto al lavoro dovrebbe rappresentare l'extrema ratio, come sottolineato anche dalla Cassazione, tanto più che la stessa è stata sospesa quando ormai lo stato di emergenza era concluso. Nel ricorso contesta altresì il mancato riconoscimento dell'assegno alimentare, che doveva esserle riconosciuto a causa della sospensione della retribuzione. Chiede quindi la riammissione in servizio visto che comunque è immunizzata, previo accertamento della illegittima sospensione, la disapplicazione della delibera del Consiglio dell'Ordine e in via subordinata il riconoscimento dell'assegno alimentare, stante la condizione di indigenza dimostrata con documenti. Dignità della persona lesa[Torna su]
Il Giudice, dopo avere dichiarato la propria giurisdizione, oggetto di contestazione in giudizio, ritiene parzialmente fondate le questioni di incostituzionalità sollevate dall'ostetrica, risolte le quali è possibile procedere alla definizione del procedimento avviato dalla lavoratrice sospesa. Il giudice ritiene che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti del lavoratore che non intende vaccinarsi è del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto allo scopo finale della normativa, soprattutto se non prevede una soluzione alternativa intermedia. Ricorda poi che "l'articolo 2 Costituzione nel prevedere una particolare tutela dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui rientra in luoghi di lavoro) non sembra permettere l'adozione di misure che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita."
L'articolo 4 comma 5, del decreto legislativo n. 44/2021, che per il periodo di sospensione disposta in virtù del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, prevede la non corresponsione della retribuzione né di altro compenso o emolumento, appare per il giudice in contrasto anche con l'articolo 3 della Costituzione "a fronte di una condotta non integrante illecito né disciplinare né penale e che riguarda una fattispecie introdotta in una fase emergenziale in un contesto del tutto eccezionale, nega a siffatto personale persino la corresponsione di quell'indennità come un assegno alimentare generalmente riconosciute dall'ordinamento per sopperire alle esigenze alimentari del lavoratore sospeso anche laddove quest'ultimo sia coinvolto in procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità, posto che ciò genera una irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere condotte che, proprio per previsione legislativa, sono esenti da alcun tipo di rilievo." Leggi anche Vaccino Covid e illegittimità della sospensione della retribuzione |
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