Data: 15/09/2022 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Paga 1000 euro la madre che ostacola il rapporto tra l'ex e la figlia

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La Cassazione respinge il ricorso di una madre, che si è vista irrogare la sanzione di 1000 euro in sede di appello, per essersi opposta e aver ostacolato negli anni il rapporto tra la figlia e il padre. Motivi inammissibili e infondati considerato che la Corte di Appello ha valutato adeguatamente tutti i fatti prima di giungere alla decisione illustrata. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 26352/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello la Corte competente dispone l'affido condiviso della figlia minore di una coppia, con collocazione prevalente presso la madre, disponendo nel contempo un percorso di ravvicinamento della minore al padre, con il supporto dei servizi sociali. A carico della madre viene irrogata la sanzione di 1000 euro per aver ostacolato negli anni il diritto di visita del padre. La Corte dell'impugnazione ha inoltre stabilito, in accoglimento parziale del ricorso incidentale del padre, la previsione di una sanzione consistente nell'obbligo di versamento di un ulteriore importo per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento giudiziale disponente il diritto di visita.

Decisione fondata sulla scientificità della PAS

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Pronuncia contro la quale la madre ricorre in Cassazione per i seguenti motivi.

  • Con il primo contesta la mancata acquisizione di prove specifiche relative alla condotta penale del padre.
  • Con il secondo lamenta la sottovalutazione delle risultante della CTU sulle caratteristiche della figura paterna.
  • Con il terzo rileva come le risultanze istruttorie poste alla base della decisone si fondino di fatto sulla ritenuta scientificità della PAS.
  • Con i quarto contesta l'omessa motivazione sulla istanza di revoca o sospensione dell'incarico affidato ai servizi sociali.
  • Con il quinto infine si oppone al ritenuto inadempimento che gli è stato contestato in relazione all'ordine di non ostacolare il rapporto padre e figlia e rileva il mancato mantenimento della minore da parte del padre.

Sanzione confermata se la madre ostacola il rapporto padre figlia

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La Cassazione nel rigettare il ricorso fornisce un'adeguata interessante motivazione in ordine a ciascuna doglianza della madre.

Inammissibile la censura sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie per genericità. Inammissibile anche il secondo motivo anche perché di fatto la corte ha tenuto conto del deficit delle capacità paterne tanto che ha optato per la collocazione preferenziale della bambina presso la madre.

Inammissibile anche il terzo motivo perché di fatto la valutazione delle condotte impeditive dei rapporti padre e figlia si fondano sull'accertamento di fatti concreti e non su teorie, anche perché è comunque la madre ad esercitare in modo più libero il proprio ruolo genitoriale.

Infondata la censura sulla motivazione relativa all'incarico affidato ai servii sociali. La Corte ha spiegato che l'intervento dei servizi sociali è importante per assicurare il diritto della minore alla bigenitorialità.

Inammissibile anche l'ultima censura in quanto il tema dell'adempimento o inadempimento della madre è stato accertato dal giudice del merito e non può essere valutato in sede di legittimità e poi perchè la doglianza relativa all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento paterno è stato sollevato per la prima volta in Cassazione.


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