Data: 16/09/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Mantenimento più elevato se la moglie è ricca

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La Cassazione nella sentenza n. 26890/2022 (sotto allegata) ricorda che la separazione, a differenza del divorzio, non recide il vincolo matrimoniale, per cui se la moglie è ricca e il marito invece è in difficoltà per aver lasciato il lavoro per dedicarsi alle cure del figlio disabile, l'assegno deve garantirgli lo stesso tenore di vita del matrimonio. Obiettivo che un assegno di soli 300 euro, cos' come ridotti in sede di merito, non possono garantire. Alla Corte di Appello in diversa composizione, il compito di rideterminare la misura del mantenimento.

La vicenda processuale

La Corte di Appello riduce l'assegno di mantenimento in favore dell'ex marito da 1500 euro al mese, stabiliti in sede presidenziale, a 300 euro mensili, respingendo la domanda del beneficiario, che aveva chiesto un importo più cospicuo.

L'uomo narra di aver lasciato il propio lavoro autonomo di manager informatico nel 2007, per dedicarsi alla cura del figlio disabile e all'abitazione di prestigio di proprietà della moglie. La donna infatti non solo percepisce reddito da lavoro autonomo decisamente cospicuo, ma anche redditi notevoli provenienti dalla famiglia di origine.

Lo stesso fa presente inoltre di non essere riuscito a lavorare con regolarità dopo la separazione e di avere avuto difficoltà a reperire un'abitazione alla sua portata, tanto che ha dovuto fare ricorso all'aiuto della sorella.

Difficile trovare lavoro a 50 anni e dopo anni di cure al figlio disabile

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Al fine di contestare la decisione della Corte di Appello l'uomo con il primo motivo rileva la violazione dell'art. 156 c.c. stante il riconoscimento di un contributo finalizzato solo a fargli trovare un'abitazione, ma del tutto inadeguato a garantirgli lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Con il secondo invece accusa la Corte di aver creduto solo alle affermazioni della controparte, la quale afferma che lo stesso non ha dato prova di non aver trovato un impiego. In realtà l'uomo afferma di aver dimostrato le sue difficoltà a ricollocarsi nel mondo di lavoro (dopo 10 anni di cure dedicate al figlio invalido) anche a causa dell'età non più giovanissima, in quanto prossimo ai 50 anni.

La separazione non fa venire meno i doveri di assistenza

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La Cassazione accoglie i motivi sollevati dal ricorrente ritenendoli fondati.

Gli Ermellini ritengono che la Corte di Appello abbia errato nell'adottare il criterio di quantificazione dell'assegno. La Giurisprudenza di legittimità parla di "redditi adeguati" a cui rapportare l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza di addebito.

E per redditi adeguati, devono intendersi quelli idonei a garantire al beneficiario del mantenimento, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Non deve dimenticarsi del resto che la separazione non spezza il vincolo matrimoniale e che mentre vengono sospesi la coabitazione, la fedeltà e la collaborazione, permangono i doveri di assistenza morale e materiale.

Nel caso di specie è evidente che il mantenimento per il marito non ha rispettato i suindicati parametri, tanto più che, a fronte della situazione di difficoltà dell'uomo, la donna poteva contare su risorse ben più elevate.


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