Data: 15/09/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Prescrizione di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro

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La sentenza n. 26246/2022 della Cassazione (sotto allegata) interviene sulla tematica della decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

In questa pronuncia gli Ermellini affermano che dopo le riforme che hanno riguardato il rapporto di lavoro messe in atto ad opera della Legge Fornero e del Jobs Act, il termine della prescrizione di diritti di credito derivanti dal rapporto lavorativo è di 5 anni e lo stesso decorre non quando il rapporto è in corso, ma dal momento in cui lo stesso viene a cessare.

Richiesta di riconoscimento dello straordinario notturno

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La pronuncia offre una risposta a una controversi insorta tra due lavoratrici e la Srl datrice. Le due donne ricorrono in giudizio per vedersi riconoscere in particolare il diritto al compenso per gli straordinari notturni svolti.

In sede di appello la domanda viene parzialmente rigettata perché per il collegio giudicante le somme che fanno riferimento ai periodi antecedenti il giudizio sarebbero già prescritte.

Per la Corte di Appello infatti la prescrizione di 5 anni decorrerebbe da quando il rapporto è ancora in corso, ritenendo altresì persistente, in virtù delle modifiche apportate dalla legge Fornero n. 92/2012 e Jobs Act Dlgs n. 23/2015, la tutela reale.

Senza stabilità prescrizione dalla cessazione del rapporto

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La Cassazione, al termine di una sentenza di ben 32 pagine, in cui analizza l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, rileva, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Appello, che la stabilità del rapporto di lavoro deve essere fondata su una disciplina sostanziale che deve subordinare la legittimità e l'efficacia della risoluzione del contratto solo alla presenza di circostante predeterminate e obiettive e che sul piano processuale, al giudice deve essere riconosciuto il potere di rimuovere gli effetti del licenziamento che risulti illegittimo.

A causa delle riforme riconducibili alla legge Fornero e al jobs Act il rapporto di lavoro non è più caratterizzato dalla stabilità. A causa di queste leggi si è assistito al passaggio da un'applicazione automatica della tutela risarcitoria e reintegratoria in ogni caso di licenziamento illegittimo in misura predeterminabile e certa a una applicazione selettiva delle tutele.

La prescrizione quindi decorre da quando il rapporto è in corso solo se la reintegrazione è l'unico rimedio alla risoluzione illegittima dell'accordo di lavoro, come accade per i dipendenti pubblici e per quelli privati a cui venivano applicate le tutele di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori prima che entrasse in vigore la Riforma Fornero.

Questo quindi il principio di diritto che la Cassazione afferma in conclusione: ""Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".


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