Data: 15/09/2022 11:00:00 - Autore: Redazione
In Italia stiamo assistendo, grazie anche alla possibilità di accedere ai c.d. "bonus", ad un vero e proprio boom delle ristrutturazioni. Il tema della responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, rovina e difetti di cose immobili, è dunque oggi più che mai attuale.

Il Codice civile prevede che l'appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi e che la stessa non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (art. 1667).

L'art. 1669 prevede, altresì, che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

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Oggi One LEGALE ti offre in omaggio un contenuto nel quale propone due articoli del Codice civile commentato:

  • Art. 1667 c.c. (Difformità e vizi dell'opera)
  • Art. 1669 c.c. - Rovina e difetti di cose immobili

E due formule:

  • Atto di citazione per difetti di costruzione (art. 1667 c.c.)
  • Responsabilità dell'appaltatore (art. 1669 c.c.)

Lo speciale Responsabilità dell'appaltatore affronta aspetti importanti tra i quali:

  • Natura della garanzia per difformità e vizi dell'opera
  • Difformità e vizi apparenti ed occulti
  • Il riconoscimento o l'occultamento da parte dell'appaltatore
  • La prescrizione
  • Caratteristiche e natura della responsabilità dell'appaltatore
  • L'immobile di lunga durata
  • Rovina e pericolo di rovina
  • I gravi difetti
  • Casistica
  • I termini
  • L'azione giudiziale

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