|
Data: 26/09/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sospeso l'avvocato minaccioso e aggressivo[Torna su]
Il CNF con la sentenza n. 71/2022 (sotto allegata) conferma la sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione per due mesi irrogata dal Consiglio Distrettuale di disciplina. Ledono il decoro, la probità e la correttezza le minacce e le aggressioni fatte al cliente per ricevere il pagamento di una parcella di cui non ha mai dato conto in modo preciso, ottenendo acconti in merce e contanti senza mai regolarizzarli dal punto di vista fiscale. Ottenuti acconti con minacce e aggressioni[Torna su]
Un avvocato viene sospeso dal Consiglio distrettuale di disciplina perché in diverse occasioni ha violato le regole professionali che impongono decorso, probità e correttezza. Lo stesso è accusato di aver preteso con aggressioni fisiche, verbali e minacce il pagamento di somme di denaro e capi di abbigliamento, a titolo di acconto per l'attività professionale svolta per un totale di 100.000,00, omettendo però di redigere la documentazione fiscale relativa e di presentare la notula dei compensi richiesti al cliente suddetto e al di lui fratello. La procedura a carico dell'avvocato prende le mosse dall'esposto presentato dal soggetto destinatario delle suddette minacce, il quale ha reso noto che l'avvocato, negli anni precedenti, aveva prelevato dal suo negozio di abbigliamento merce per oltre 66 mila euro e di aver ricevuto somme per oltre 33 mila euro. Richieste di compenso generiche e condotte riprovevoli[Torna su]
L'avvocato si opponeva alla decisione innanzi al CNF, però non articolava una vera e propria difesa. Lo stesso veniva infatti solo sentito in sede di dibattimento insieme all'esponente e al fratello. Il CNF, nel rigettare il ricorso, ricorda che lo stesso avvocato, in sede di dibattimento ha dichiarato di aver ricevuto somme dall'esponente e dal fratello e di non aver mai dato contezza che quelle fossero le sue spettanze. Dalle testimonianze è emerso infatti che le pretese riferite al compenso erano sempre risultate assai generiche, non supportate da elementi probatori di natura documentale. Lo stesso neanche in sede disciplinare ha fornito dati precisi sull'ammontare delle sue spettanze. Per il CNF non ha alcuna rilevanza alcuna l'elemento "contenuto nella narrativa del ricorso, che l'Avv. abbia espletato attività professionale per conto del sig. (…) e che quindi era creditore dello stesso a tale titolo. Ciò che rileva, nel caso che ci occupa, sono le modalità con cui l'avv. ha ricevuto acconti sul proprio compenso e con cui ha chiesto il saldo del compenso." Da respingere quindi anche la richiesta che si riferisce alla sanzione irrogata della sospensione, perché congrua alla gravità dell'illecito disciplinare. |
|