Data: 25/09/2022 22:00:00 - Autore: Mario di Salvia

Assegno di mantenimento e reddito di cittadinanza

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Con la recente sentenza il Tribunale di Avellino, in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due separati ,offre lo spunto per interessanti riflessioni riguardanti l'influenza del percepito "reddito di cittadinanza" da parte di uno divorziandi sul domandato assegno.

L'estensore, partendo dalla nota Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2017, ripercorre pur senza citarli gli ultimissimi approdi giurisprudenziali dati da Cass 38362/2021 e Cass 24250/2021, per i quali: "l'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente pi� debole in funzione perequativo compensativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali che il richiedente l'assegno ha l'ONERE di dimostrare nel giudizio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. La composizione della nuova regola di giudizio d� conto di un nuovo ONERE della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia con sperequazione economico-reddituale dei divorziandi" e quegli altri oramai costituenti ius receptum in base ai quali ,ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio: "deve adottarsi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno, alla formazione del patrimonio comune nonch� di quello personale dei singoli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialit� reddituali future ed all'et� dell'avente diritto" (cfr. la stessa Cass. SS.UU. n 18287/2017 e quelle successive di conferma Cass. n. 26682/2021 e Cass. n. 26389/2021).

Revoca assegno di mantenimento

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Sulla base dei suddetti princ�pi l'estensore, anche alla luce della circostanza emersa nel corso del giudizio, del percepito beneficio del reddito di cittadinanza da parte della moglie, ritiene di eliminare, revocandolo, l'assegno di mantenimento a carico del marito, proprio valorizzando quei criteri appena enucleati ossia, detto in estrema sintesi:

  • la breve durata del matrimonio (solo due anni sposati);
  • il mancato incremento dovuto ad opera o attivit� della moglie del patrimonio familiare e/o personale del marito;
  • la mancata prova della rinuncia della moglie ad aspirazioni sue personali o professionali, il tutto, valutata la accennata circostanza, emersa grazie alla abile attivit� "inquirente" del marito del percepito reddito di cittadinanza della coniuge.

L'attribuzione del beneficio sociale da parte della moglie, suffraga per l'estensore la revoca dell'assegno di divorzio anche se il percorso segu�to per giungere alla conclusione appena detta, appare solo accennato.

Revoca mantenimento: rileva anche la comparazione dei redditi

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Diverse, a parer di chi scrive, sono le implicazioni che il reddito di cittadinanza pu� avere sul patrimonio del richiedente l'assegno, non tutte per� � bene dirlo capaci, di determinare in via automatica la eliminazione del mantenimento, continuando ad essere di fondamentale rilievo la comparazione reddituale dei divorziandi.

Il beneficio sociale del reddito di cittadinanza � noto infatti sia condizionato ex art. 4 d.l. n 4 del 2019 alla previa manifestazione di disponibilit� del beneficiario al reinserimento lavorativo il ch� comporterebbe la immediata considerazione della abilit� al lavoro del richiedente, fatto in s� capace di influire in negativo sul riconoscimento dell'assegno di divorzio (l'abilit� al lavoro � capacit� in astratto di produrre reddito cio� della possibilit� di guadagnare).

Il reddito di cittadinanza � inoltre una componente effettiva del reddito individuale incidente proprio sulla liquidazione dell'assegno divorzile, producendo esso contributo, un mutamento della capacit� patrimoniale del coniuge richiedente.

In questo stesso senso, del resto le prime pronunce in tema del Tribunale di Frosinone sentenza 18 febbraio 2020 e della Corte di Appello di Bari sentenza 26 marzo 2021 che laconicamente hanno affermato: "laddove il richiedente abbia solo la possibilit� di percepire all'attualit� un reddito congruo e il reddito di cittadinanza pu� considerarsi tale, la percepibilit� del beneficio sociale andr� considerata ai fini del diritto di ricevere l'assegno divorzile ".


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