Data: 26/09/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Responsabilità per violazione del diritto al consenso informato

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L'omissione di informazioni al paziente o ai genitori, se il malato è un minore, possiede una astratta capacità plurioffensiva, perché potenzialmente idonea a ledere il diritto alla autodeterminazione e quello alla salute, entrambi risarcibili se si dimostra che sono derivate conseguenze dannose. Questo in estrema sintesi il succo di quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 26104/2022 (sotto allegata).

Decesso di un minore per leucemia

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Un minore affetto da leucemia muore e dopo il decesso i genitori agiscono in giudizio per far accertare se i sanitari che hanno avuto in cura il figlio, hanno tenuto una condotta diligente.

Dopo le indagini i due sanitari vengono ritenuti responsabili in concorso del reato di falsità materiale in atti pubblici ai sensi dell'art. 476 c.p, per aver falsificato la cartella clinica del minore, facendo risultare analisi mai effettuate. Uno dei due poi viene assolto dal reato di omicidio, e viene altresì rigettata la richiesta di risarcimento delle parti civili.

In sede di appello i due sanitari vengono ritenuti responsabili del reato di falso materiale in concorso solo in relazione alla data riportata sul report di stampa e sulla scheda relativa alle analisi eseguite in una certa data. Vengono invece assolti dalle accuse relative alle residuali ipotesi di falsità

Ricorrono in Cassazione non solo gli imputati, ma anche le parti civili e il Pm, che chiede la condanna degli imputati per omicidio colposo. La causa però viene rinviata in Appello, dopo l'accoglimento delle doglianze dei genitori del minore, che riassumono la causa, anche se in sede di appello vedono respinte le richieste risarcitorie formulate.

Per la Corte d'Appello la terapia eseguita dai sanitari è corretta, i sanitari non sono quindi responsabili in quanto le condotte tenute non hanno determinato il decesso. Lo stesso è da ricondurre piuttosto e molto probabilmente alla "comparsa improvvisa di sepsi dovuta a infezione d Staphilococcus seguita da grave neutropenia."

Il deficit conoscitivo legato agli obblighi informativi dei sanitari nei confronti dei genitori non rilevano, trattasi infatti di "un deficit conoscitivo irrilevante rispetto all'exitus del piccolo paziente."

Violato il diritto al consenso informato dei genitori

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Non sono dello stesso avviso i parenti della vittima, che nel ricorrere in Cassazione contestano con il primo motivo la violazione dell'art. 32 della Costituzione comma 2 il quale dispone che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Ritengono inoltre violate le disposizioni di legge sul consenso informato.

I genitori non sono stati infatti coinvolti nel percorso terapeutico del figlio, gli stessi ben avrebbero potuto scegliere farmaci alternativi per la cura. La Corte ha trascurato di considerare che l'utilizzo di un protocollo sperimentale sul minore avrebbe dovuto ancora di più coinvolgere i genitori nella scelta. La mancata informazione sulla terapia ha quindi violato il diritto alla autodeterminazione nelle cure.

Si contesta con il secondo motivo la mancata motivazione sulla domanda risarcitoria proposta per i danni subiti a causa della falsificazione dei documenti sanitari. Il ricorrente ritiene leso il suo interesse a conoscere il contesto storico in cui si è verificata la morte del figlio.

Nel terzo motivo evidenzia invece che la Corte di appello avrebbe considerato del tutto erroneamente come fungibili i farmaci somministrati al minore e avrebbe omesso di considerare i risultati delle CTP. Responsabili infine i sanitari in base a un ragionamento presuntivo e controfattuale.

Da risarcire il diritto al consenso informato

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La Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso, ma rigetta il terzo.

Per gli Ermellini la decisione la sentenza impugnata ha in effetti violato il diritto di autodeterminazione dei genitori in quanto gli stessi non sono stati adeguatamente coinvolti "nella scelta della sperimentazione terapeutica, per offrire loro la possibilità di optare tra farmaci alternativi."

La Cassazione, dopo aver esposto un importante principio in materia di consenso informato e scelta terapeutica precisa che " i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti:

  1. nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
  2. nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici. Ebbene nel caso di specie il ricorrente ha correttamente censurato la sentenza impugnata in quanto con i motivi di ricorso ha riproposto che la mancanza di informativa abbia leso il loro diritto all'autodeterminazione nella cure."

Infondate invece il terzo motivo perché in sostanza si traduce in una richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Vuoi approfondire? Leggi anche Il consenso informato: guida legale


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