Data: 25/09/2022 15:00:00 - Autore: Matteo Santini

Istruttoria patrimoniale separazione: fase presidenziale

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Il compito preliminare e fondamentale del Presidente � quello di visionare tutta la documentazione versata negli atti introduttivi, con particolare rifermento alle dichiarazioni dei redditi.
Il legislatore non ha previsto specifiche sanzioni a carico delle parti per l'inottemperanza al deposito.
Nonostante ci�, si ritiene che la mancata produzione debba essere tenuta in considerazione dal presidente come comportamento valutabile ai fini dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
In mancanza di deposito, il Presidente pu� assegnare un termine ad una o ad entrambe le parti, riservando i provvedimenti presidenziali all'esito di tale produzione.

Valore probatorio delle dichiarazioni

Va specificato che il valore probatorio delle dichiarazioni dei redditi � spesso relativo e non oggettivamente indicatore della reale situazione economica della parte.
Pensiamo all'esempio di libero professionisti che, consci dell'imminente separazione, cercano di limitare l'importo delle fatture emesse e di aumentare i costi di gestione dell'attivit� nell'anno (o negli anni) anteriori alla separazione, predisponendo misure per apparire meno abbienti.
In caso di maggioranza o di controllo nella gestione di societ�, si sceglie, a volte, di non distribuire eventuali utili societari annuali (magari aumentando le somme da destinare a "riserva").
Oppure, vengono simulati licenziamenti o dimissioni da alcune cariche sociali nelle societ� di famiglia o "controllate", con conseguente riduzione degli emolumenti. Si pongono in essere talvolta accorgimenti e misure varie per "dirigere" parte degli emolumenti verso soggetti terzi e societ� fiduciarie; accordi con istituti bancari, scritture private con i propri familiari (con o senza data certa) attestanti debiti di varia natura (presunte restituzioni di prestiti effettuate tempo prima).
In questi casi, spesso il Presidente non possiede gli strumenti immediati idonei (se non l'esperienza) per formarsi un quadro completo della realt� effettiva della situazione patrimoniale dei coniugi. Ci� proprio perch� non si � ancora giunti alla fase istruttoria.
Le stesse dichiarazioni sostitutive di atto notorio che le parti devono depositare nel proprio atto iniziale sono pur sempre dichiarazioni provenienti dalla parte.
La loro veridicit� pu� essere messa in discussione ma, l'accertamento di quanto in essa dichiarato sar� presumibilmente rimandato alla fase istruttoria vera e propria con il rischio che venga emesso un provvedimento presidenziale basato su dichiarazioni false, parziali o inesatte.
Ci si chiede peraltro quale possa essere la sanzione immediata in caso di mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio posto che, tale omissione rende di fatto impossibile valutare con rigore l'an ed il quantum dell'eventuale assegno dovuto.
Vero � che esiste sempre la possibilit� per il giudice di avvalersi dell'articolo 116 c.p.c. sul libero convincimento ma, stante la delicatezza dei provvedimenti in questione e l'incidenza su diritti fondamentali della persona, si rischiano provvedimenti avulsi dalla realt� contingente e dettati solo da un intento "punitivo" a carico della parte inadempiente.

Anticipazione della fase istruttoria

La soluzione adottata spesso � quella dell'anticipazione della fase istruttoria anche se, pi� che di anticipazione sarebbe opportuno riferirsi ad una doppia istruttoria posto che l'istruttoria espletata in sede presidenziale non impedisce che venga avviata poi una nuova istruttoria.
Gi� in fase presidenziale, se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultano sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (cos� l'art. 155, 6� comma, c.c.).
Il giudice, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dei figli, pu� quindi altres� disporre � sempre d'ufficio � un accertamento della polizia tributaria su redditi, beni e altri cespiti patrimoniali riferibili ai genitori, anche se formalmente intestati a soggetti terzi.
In caso di indagini da parte della guardia di finanza i tempi del procedimento saranno necessariamente dilatati e, la fase presidenziale, per sua natura sommaria e la cui funzione tipica � proprio quella di offrire una tutela urgente alle parti pi� deboli, diviene una sorta di processo "preliminare" del procedimento di famiglia la cui durata complessiva assumer� i caratteri dell'irragionevolezza.
Questa pericolosa "deviazione" � ancor pi� grave se si considerano gli interessi "in campo" legati alla tutela dei minori e alla celere mutevolezza delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti.

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