Data: 30/09/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Avvocato: pubblicità denigratoria, elogiativa e comparativa

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Il CNF con la sentenza n. 65/2022 (sotto allegata) ha riconosciuto la responsabilità dell'avvocato che, per fare pubblicità al suo studio, specializzato nelle difesa dei cittadini vittime di casi di malasanità, utilizza l'immagine del tutto inappropriata e lesiva della categoria dei medici, di una persona con camice, stetoscopio e manette.

L'immagine, assai denigratoria, viola il dovere di correttezza che l'avvocato è tenuto a rispettare anche nei confronti di terzi. Il messaggio della prestazione professionale senza anticipo, rappresenta invece un chiaro esempio di pubblicità comparativa e autoelogiativa che danneggia i colleghi.

Lesione onore dei medici

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La Cisl dei medici agisce nei confronti di uno Studio legale perchè sul web avrebbe utilizzato l'immagine di una persona con stetoscopio, camice e manette, per pubblicizzare l'attività di assistenza professionale fornita.

Non solo, all'esterno di un ospedale, lo stesso studio legale avrebbe poi fatto affiggere un cartellone riportante la frase seguente: "Se pensi di aver conseguito un grave danno derivante da casi di malasanità, contattaci subito per una valutazione del tuo caso - zero spese di anticipo pensiamo a tutto noi". Il tutto seguito dai contatti dello Studio legale.

Nessuna intenzione di denigrare la categoria

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Dopo l'esposto l'avvocato provvede a rimuovere l'immagine incriminata da Facebook, precisando che la stessa è rimasta visibile solo per tre giorni. Per quanto riguarda il cartellone il legale si dice dispiaciuto per la situazione, non ritenendo tale pubblicità né denigratoria né offensiva per la categoria dei sanitari. Per quanto riguarda la promessa dell'attività professionale senza necessità di anticipo precisa invece che la stessa è riferita alla sola fase del preventivo di spesa.

Difese che la professionista ribadisce in sede di audizione via Skype.

Il CDD però conferma le conclusioni del COA, ossia le violazioni degli articoli 9, 17 c. 2 e 35, c. 2 e 9 e 37 e 57 del Codice di deontologia Forense del 2014, irrogando la sanzione della sospensione di mesi 5 dall'esercizio della professione.

La professionista nel ricorrere al CNF ci tiene a precisare tuttavia che l'immagine della persona con stetoscopio, camice e manette è stata scelta dal webmaster autonomamente e a sua insaputa.

Per quanto riguarda il cartellone, la formulazione dell'offerta dell'attività senza anticipo è da attribuire a terzi, dichiarando che non era sua intenzione ricorrere a pubblicità ingannevole, autocelebrativa o comparativa di alcun genere, dolendosi che il CDD non abbia valutato la sua condotta, del tutto in linea con il rispetto delle regole deontologiche.

Contesta poi la sanzione irrogata visto che la condotta è stata giudicata "colposa" e visto che questo era la prima volta che incorreva inuma procedimento disciplinare.

Lamenta pertanto l'eccessiva misura sanzionatoria. Il CDD ha infatti trascurato di prendere in considerazione il grado della colpa, la gravità del fatto, il comportamento complessivo dell'incolpato, l'eventuale sussistenza del dolo, le circostanze e il pregiudizio recato all'immagine della categoria.

Denigratoria e comparativa la pubblicità 'zero spese'

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Il CNF accoglie solo in parte il ricorso, riducendo la sanzione della sospensione a due mesi, così motivando la sua decisione.

Viola l'obbligo di correttezza e lealtà verso i terzi "l'utilizzo dell'immagine del medico ammanettato a corredo dell'offerta di prestazioni legali a tutela dell'ammalato, poiché veicola un messaggio fortemente denigratorio nei confronti della classe degli operatori sanitari, evocando l'associazione dello stato del malato alla responsabilità criminale del medico."

L'utilizzo di tale immagine e il messaggio vincolato con la stessa "integra invece la violazione dei doveri generali di correttezza, probità, dignità, decoro che incombono sul professionista forense ex art. 9 c.d.f, nonchè la violazione del dovere di fornire un'informazione corretta, non denigratoria, né suggestiva (artt. 17 co 2 e 35 co 2 c.d.f.). Anche l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo" è contraddistinta da forti connotati suggestivi e comparativi poiché suggerisce al potenziale cliente l'opportunità di avvalersi del servizio legale offerto senza alcun esborso economico, fruendo quindi di una prestazione maggiormente conveniente rispetto a quella di altri professionisti."

Per quanto riguarda inoltre l'elemento psicologico dell'illecito disciplinare, poiché la professionista esclude la volontà delle condotte contestate, il CNF precisa che "Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dato che ai fini dell'imputabilità dell'infrazione non è neppure necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo."


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