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Data: 03/10/2022 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Niente "Studio legale" sul biglietto da visita del praticante[Torna su]
Il praticante avvocato sul proprio biglietto da visita non può utilizzare il termine "Studio legale" perché ingegnere nei confronti dei terzi la convinzione di rivolgersi ad un soggetto già abilitato all'esercizio della professione forense. Qusto quanto emerge dalla sentenza n. 90/2022 del CNF (sotto allegata). Al Coa di Napoli viene presentato un esposto nei confronti di un Dottore in giurisprudenza, nei cui confronti il CDD dispone la radiazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. Il CDD approva tra i vari capi di incolpazione, il seguente: 1) Illecito deontologico previsto dagli artt. 9, 35 n. 5 e 36 n. 1 C.D.F., perché nella carta intestata ometteva di usare per esteso il titolo Praticante Avvocato, utilizzando il titolo di P. Avvocato, nonché il termine Militare riferito allo Studio Legale, senza avere conseguito la relativa specializzazione." Nei suoi confronti, stante anche la grave condizione di incompatibilità del Dottore, il CDD conferma la sanzione disciplinare della radiazione dal registro dei Praticanti. La dicitura usata è frutto di mero errore[Torna su]
Il Dottore ricorre al CNF precisa che, per quanto riguarda la dicitura utilizzata sul biglietto da visita "era riconducibile ad un errore commesso in buona fede da parte del predetto, mentre l'utilizzo della dicitura "Studio legale Militare" derivava dalla circostanza che l'incolpato si occupava specificamente, anche nel proprio tempo libero, di risolvere problematiche personali e familiari dei colleghi di forza armata." Non è diligente usare il temine "studio legale" per i praticanti[Torna su]
Il CNF non conferma la radiazione, ma sospende il dolore dall'esercizio della pratica forense per sei mesi e sulla questione dei biglietti da visita precisa che la condotta del Dottore, non "può ritenersi giustificata, come sostenuto dalla difesa, sulla scorta della circostanza che l'utilizzo dicitura "P. Avvocato" sia derivata da un mero errore materiale, commesso in buona fede. Infatti, l'obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 9 C.D.F, impone a quest'ultimo di controllare diligentemente anche la propria carta intestata, prima di farne uso verso il pubblico, come correttamente rilevato dal CDD di Napoli nel provvedimento impugnato. Sussiste altresì illecito disciplinare con riferimento all'utilizzo, da parte del dott. [RICORRENTE], della dicitura "Studio legale Militare" nella propria carta intestata. Leggi anche L'uso del titolo da parte del praticante avvocato |
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