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Data: 06/10/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Raggi x in assenza di necessità diagnostiche: è reato[Torna su]
Commette reato il dentista che espone ai raggi x i propri pazienti, adducendone la necessità per procedere con gli interventi di implantologia. Tali accertamenti devono essere contestuali, indilazionabili e integrati alla procedura specialistica, se mancano detti requisiti il dentista commette reato. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 36820/2022 (sotto allegata). La vicenda processualeUn dentista viene ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14 (abrogato dal dlgs n. 101/2020) del dlgs n. 187/2000 perché avrebbe esposto molti pazienti a radiazioni ionizzanti senza documentate necessità diagnostiche e senza valutar anteriormente vantaggi e svantaggi. Esigenze indilazionabili, contestuali e integrate[Torna su]
Nel ricorrere in Cassazione il medico dentista fa presente di aver sottoposto i suoi paziente alla Cone Beam per finalità diagnostiche in materia odontoiatrica. L'sito di detto esame infatti gli avrebbe fornito le conoscenze necessarie sulle condizioni dei pazienti per poter decidere poi il piano terapeutico, non potendo non appurare la struttura ossea della bocca, prima di eseguire un intervento di implantologia. Ricorda infatti che "la normativa in esame prevede che, per attività diagnostiche complementari tra cui quella impiegata dall'imputato, debbano intendersi le attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica." Contestato inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche stante la corretta condotta processuale e la perfetta contabilità delle attività svolte. Reato se mancano contestualità e indilazionabilità dei raggi x[Torna su]
Il ricorso del dentista viene però rigettato dalla Cassazione stante l'infondatezza dei motivi addotti.
Infondata anche la seconda doglianza, visto che la difesa non ha richiesto le attenuanti generiche in favore dell'imputato e visto che il giudice non ha fornito motivazioni sulla meritevolezza della concessione. |
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