Data: 06/10/2022 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno sociale: la rinuncia al mantenimento non conta

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L'assegno sociale viene erogato in favore alle persone in stato di bisogno sulla base dei redditi percepibili in base a una valutazione prognostica. Non rileva ai fini della concessione della misura che la richiedente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento, perchè non è richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Queste le motivazioni che hanno consentito alla Cassazione, con l'ordinanza n. 29109/2021 (sotto allegata), di accogliere il ricorso di una signora che si era vista rigettare la domanda dell'assegno dall'insù, che aveva agito anche per la restituzione delle somme percepite fino alla revoca in autotutela.

La vicenda processuale

Una donna chiede il riconoscimento in suo favore dell'assegno sociale, ma il giudice rigetta la richiesta perché non emerge lo stato di bisogno necessario alla concessione della misura, visto che la stessa ha rinunciato al mantenimento. Viene accolta all'opposto la domanda dell'Inps finalizzata a ottenere la restituzione delle somme percepite fino alla revoca in autotutela.

Errato il presupposto dello stato di bisogno

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La donna nel ricorso in Cassazione rileva l'erronea interpretazione dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dello stato di bisogno e contesta altresì la violazione della legge in ordina alla ripetibilità delle somme nell'ipotesi di indebita assistenziale.

L'assegno sociale è concesso in base ai redditi effettivamente percepiti

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La Cassazione dichiara fondato il primo motivo, che porta all'accoglimento dell'intero ricorso. Assorbito il secondo motivo. Come già chiarito in precedenza la Cassazione ribadisce e precisa che lo stato di bisogno, ai fini della concessione dell'assegno sociale non deve essere necessariamente incolpevole. La sentenza che ha rigettatosi la richiesta della signora ha del tutto trascurato i principi sanciti a livello costituzionale relativi all'assistenza delle persone bisognose. La stessa ha errata nel rigettare la richiesta "sul rilievo che la rinuncia all'assegno di mantenimento possa equivalere ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità del predetto requisito."

Del resto, ricorda la Cassazione "l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito."


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