Data: 08/10/2022 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sul verbale serva l'indicazione del decreto prefettizio

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Verbale e multa per eccesso di velocit� rilevata con autovelox da annullare se il Prefetto ha emesso il decreto per consentire l'utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle strade extraurbane, ma questo non � indicato nel verbale con cui si contesta l'infrazione.

Questo il principio sancito dal Giudice di Pace di Pinerolo nella sentenza n. 262/2022 (sotto allegata).

Multa autovelox su strada diversa da quella extraurbana

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A un cittadino, domiciliato presso la Globoconsumatori, vengono notificati due verbali della polizia locale per violazione dell'acceso di velocit� art. 142 CdS rilevata da autovelox.

Nel proporre ricorso il soggetto contesta l'omessa omologazione dell'autovelox, la documentazione fotografica prodotta, ma soprattutto la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento della velocit� con autovelox nel tratto di strada interessato.

Non � sufficiente il decreto, lo stesso va indicato nel verbale

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Il Giudice di Pace di Pinerolo, che decide sulla questione pi� liquida, rappresentata dalla violazione della normativa di cui all'art. 4 del DL n. 121/2002 e dalla giurisprudenza in materia, dopo avere esaminato le ragioni del conducente e le contestazioni dell'ente impositore, chiarisce prima di tutto che la classificazione delle strade da parte dell'ente proprietario � soggetta a precisi criteri indicati dalla legge.

"Nel caso in oggetto deve farsi riferimento alla definizione di strada extraurbana principale contenuta nell'articolo 2, comma 3 , lettera B del Codice della Strada il quale stabilisce le seguenti caratteristiche minime: "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle propriet� laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali dice fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendono spazi per la sosta, con accessi dotati di corsia di decelerazione e di accelerazione."

Nel caso di specie il giudice rileva che nel tratto di strada teatro dell'illecito contestato al ricorrente non � presente una banchina pavimentata e neppure i segnali di inizio e di fine con indicazione dei mezzi ammessi a circolarvi.

Assenza che anche l'Ente proprietario ha riconosciuto in una nota, anche se poi lo stesso afferma che l' assenza di detti elementi non rileva ai fini della vigenza del limite di velocit�, visto che lo stesso � evidenziato con appositi segnali di limite di velocit�.

Il Giudice per� non concorda con le conclusioni dell'Ente. L'assenza di due requisiti cos� importanti della strada non consente di qualificarla come strada extraurbana.

Vero che la diversa qualificazione del tratto stradale non preclude alla PA di installare un apparecchio autovelox. In questo caso occorre per� la sussistenza di due diverse circostanze:

  • l'autorizzazione del Prefetto deve includere la strada in un decreto emesso ai sensi dell'art. 4 del Dl n. 121/2004 per rendere legittimo il rilevamento automatico della velocit� e la contestazione differita della violazione;
  • gli estremi del decreto devono essere indicati nel verbale di contestazione dell'illecito perch� la sua mancata indicazione integra difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, causa di annullamento del verbale.

Vizio quest'ultimo sussistente nel caso di specie, stante la mancata indicazione del decreto nei verbali oggetto di impugnazione, che vanno quindi annullati, sanzioni comprese.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento


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