Data: 11/10/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Falsit� ideologica per il pap� che si prende la colpa

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Confermata in sede di legittimit� la responsabilit� penale del padre che, al pubblico ufficiale, ha dichiarato a verbale di aver commesso lui l'infrazione al Codice della Strada, visto che era lui, non il figlio, alla guida dello scooter. Il ricorso in Cassazione viene respinto per�, i motivi addotti sono risultati fragili. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 37861/2022 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

Confermata la responsabilit� penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 c.p che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico se costui dichiara il falso al pubblico ufficiale che redige il verbale, sostenendo che era lui e non il figlio alla guida cel ciclomotore che ha commesso l'infrazione al Codice della Strada.

Decisione fondata su prove travisate

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A mezzo difensore l'imputato contesta la condanna per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, per vizio di motivazione in quanto contrastante con i canoni di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p e perch� la decisione risulta fondata su un travisamento delle prove, in quando la decisione � basata solo sulle dichiarazioni di un testimone, che non sono state adeguatamente valutate.

Deduce infine erronea applicazione della legge penale stante la pena eccessiva irrogata derivante dalla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Non si pu� sindacare l'attendibilit� del teste

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Respinto per� il ricorso del pap� iperprotettivo. Infondato il primo motivo poich� la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari � stata eseguita presso la residenza e a mani dell'imputato e perch� la mancata attestazione nella relata della stato di convivenza tra destinatario e consegnatario (fratelli nel caso di specie) dell'atto non � causa di nullit� se l'ufficiale, per lo stretto rapporto esistente, � sicuro che l'atto sar� portato a conoscenza di chi deve riceverlo.

Inammissibile il secondo motivo poich� la censura si traduce nella volont� di ottenere un nuovo sindacato di merito sulle valutazioni della Corte in relazione alla attendibilit� del teste.

Inammissibile anche l'ultimo motivo perch� la graduazione della pena � un potere rimesso alla discrezionalit� del Giudice, che nel caso di specie ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti specificando gli elementi decisi e rilevanti ai fini della decisione.


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