Data: 15/10/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Compensi avvocato fase decisoria

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E' sufficiente la presenza dell'avvocato alla fase decisoria per riconoscergli il diritto al compenso, anche se non ha depositato le memorie conclusionali. Questo il principio sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 28881/2022 (sotto allegata).

Decreto ingiuntivo per compensi professionali

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Un avvocato agisce in sede monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo per il pagamento dei suoi compensi in relazione all'attività svolta in un giudizio di divorzio.

Il decreto viene opposto, ma il Tribunale condanna l'opponente a pagare all'avvocato € 430,07, cifra che però è inferiore a quella richiesta in sede monitoria.

La decisione viene appellata, ma la Corte rigetta l'appello e disattende l'eccezione di nullità per ultrapetizione in relazione alla riduzione del compenso spettante all'avvocato.

La Corte condanna quindi l'appellante al pagamento del rimborso delle spese del grado di giudizio per la somma di Euro 915,00, di cui Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 255 per la fase studio e Euro 405,00 per la fase decisionale.

I compensi all'avvocato non sono dovuti

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Parte soccombente, nel ricorrere in Cassazione, solleva un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 4 comma 5 del dm n. 55/2014, in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, perché a suo giudizio nessun compenso è dovuto all'avvocato in quanto dal fascicolo telematico del grado di appello si evince il mancato deposito delle memorie conclusionali.

Non servono le conclusionali, basta la partecipazione all'udienza

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Il ricorso però viene respinto dalla Cassazione in quanto privo di fondamento. Dalla lettura dell'art. 4 comma 5 letta d) del dm n. 55/2014 emerge infatti che, in relazione ai compensi della fase decisionale, rientrano tutta una serie di attività. Il giudice nel liquidare il compenso tiene conto di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di cui alla lettera e).

Dal giudizio è emerso che la causa era stata riservata in decisione una prima volta all'udienza del 22/01/2019, era stata poi rimessa ruolo con provvedimento del 27/01/2020, per essere poi trattenuta in decisione dopo la nuova udienza per le conclusionali del 18 febbraio 2020.

Nel corso di questa seconda udienza è comparso il solo avvocato dell'appellante, ma all'udienza del 22 gennaio 2019 era presente anche un legale per delega dell'avvocato dell'appellato. Presenza quest'ultima che fa ritenere maturati i presupposti per la liquidazione dei compensi relativi alla fase decisionale.


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