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Data: 13/10/2022 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Esenzione anche per il familiare che dimora in un'altra casa[Torna su]
La Corte Costituzionale con la sentenza 209/2022 (sotto allegata) interviene su una questione tanto tecnica quanto delicata relativa alla normativa fiscale che fino ad oggi ha escluso l'esenzione IMU per la dimora principale del nucleo familiare, se uno dei componenti risiede e dimora in un immobile sito in un altro Comune. Questione che ha condotto alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni di legge in materia, come dettagliate in sentenza, in quanto, come chiarito nella motivazione "È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall'altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l'hanno stabilita all'interno dello stesso." Illegittima la non esenzione Imu[Torna su]
La Commissione tributaria provinciale di Napoli solleva, per violazione in degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), s.m.i, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune. Per il giudice remittente è preclusivo che l'unico indirizzo interpretativo ritenga di ostacolo al beneficio il solo fatto che uno dei componenti familiari risieda in un altro Comune. Violati di conseguenza i seguenti principi costituzionali:
Irragionevole discriminare i coniugi o le unioni civili rispetto ai conviventi[Torna su]
La Corte Costituzionale dopo l'esame delle questioni sollevate e le contestazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, accoglie il ricorso ritenendolo fondato e dichiarando quindi l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge in materia. Nell'accogliere la fondatezza delle questione in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Corte ricorda che in un contesto caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro non c'è ragione di discriminare i soggetti spostati rispetto a chi "singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore. Non vi è ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte." Fondata anche la doglianza per la violazione dell'art. 31 della Costituzione visto che il sistema fiscale italiano, a differenza della Costituzione, che valorizza la famiglia, si rivela avaro nei suoi confronti, visto che la doppia esenzione IMU è riconosciuta quando in realtà il nucleo famigliare si disgrega. Fondata altresì l'addotta violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto se il presupposto dell'Imu è il possesso o la proprietà o altro diritto reale dell'immobile non è poi coerente che l'esenzione venga accordata in base alle relazioni del soggetto con il nucleo familiare. |
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