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Data: 19/10/2022 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Multa ispettori azienda di trasporto[Torna su]
Gli ispettori dell'azienda di trasporto pubblico possono essere autorizzati dal Comune ad esercitare funzioni di prevenzione e accertamento, ma solo nelle corsie riservate al trasporto pubblico, non su tutto il territorio del Comune. Per la Cassazione n. 30288/2022 (sotto allegata) va quindi accolto il ricorso dell'avvocato a cui questi soggetti hanno elevato una multa per violazione delle regole sulla sosta a pagamento in un'area non di loro competenza. Multato dagli ispettori dell'azienda locale di trasportoUn avvocato propone ricorso contro due verbali di accertamento, che gli hanno contestato di aver parcheggiato il veicolo senza prima aver azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Per il legale coloro che hanno accertato la violazione erano privi del potere di accertare le violazioni in materia di sosta nel luogo dell'infrazione contestata. Il Giudice di Pace, accogliendo le eccezioni del ricorrente, annulla i verbali e dispone sulle spese, ma in sede di appello la decisione viene riformata. Il Tribunale afferma infatti che gli ispettori dell'azienda locale di traporto hanno contestato validamente l'infrazione. Gli stessi sono titolari di funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta su tutto il territorio del Comune, non rilevando che l'infrazione commessa dall'avvocato si sia consumata fuori dall'area affidata alla concessionaria dei trasporti. Il Tribunale rileva inoltre che il pagamento era dovuto perché il dispositivo per il pagamento della tariffa orario di parcheggio non doveva essere presente per forza sulla stessa via della sosta e perché il segnale di preavviso del parcheggio a pagamento era ben visibile, non era certo compito del Comune custodire il veicolo. Gli ispettori non hanno competenza sul territorio comunale[Torna su]
L'avvocato nel ricorrere il Cassazione solleva 5 motivi, dei quali preme segnalare i primi tre. Con il primo fa presente che il Tribunale non ha rispettato quanto affermato dalla giurisprudenza più recente, ossia che "gli ispettori possono esercitare le funzioni di controllo sulla regolarità della sosta dei veicoli limitatamente alle aree in concessione all'azienda municipale dei trasporti cui essi appartengono e non, come nella specie, per le violazioni consumate in altre parti del territorio comunale." Con il secondo denuncia la violazione dell'art. 157 co. 6 CdS in quanto il Tribunale ha ritenuto che fosse compito del ricorrente attivare il dispositivo di controllo anche se nella zona di sosta il parchimetro non era presente ed era obbligatorio indicare solo l'ora di inizio del parcheggio. Con il terzo denuncia la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f) del CDS perché è stato escluso il dovere di custodia del Comune nell'area di parcheggio in cui sostava la sua auto. Non era segnalato da nessuna parte che il parcheggio fosse incustodito. Prevenzione e accertamento solo nelle corsie del trasporto pubblico[Torna su]
La Cassazione, pur esaminando i vari motivi di doglianza, accoglie il primo perché fondato, dichiarando assorbiti tutti gli altri. La legge ha infatti conferito agli ausiliari del traffico il potere di prevenire e accertare le infrazioni al codice della strada, ma solo in ipotesi tassative. I poteri di prevenzione e di accertamento in materia di sosta e circolazione sono infatti limitate alle corsie riservare al trasporto pubblico. Non è possibile interpretare in modo estensivo la disposizione che indica le funzioni attribuite questi soggetti. Infondata quindi la tesi del Comune, che vorrebbe riconoscere a questi soggetti i poteri suddetti su tutto il territorio comunale. |
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