Data: 22/10/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Rimessione in termini se il link di Teams non ha funzionato

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In una controversia tra genitori per una minore l'avvocato della madre non pu� prendere parte all'udienza di discussione davanti alla Corte di Appello perch� il link alla piattaforma Teams non funziona. Segnala il problema e invia una pec alla Cancelleria, ma l'udienza � finita. In Cassazione per fortuna la sua doglianza viene accolta e poich� il legale si � preoccupato di segnalare tempestivamente e nei tempi tecnici, il problema, la causa viene rinviata per consentire anche alla madre di esporre le proprie ragioni in sede di discussione. Questo quanto stabilito dall'ordinanza della Cassazione n. 29919-2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale dei Minori dispone il rientro di una minore nel luogo da cui sarebbe stata sottratta. Tale allontanamento, verificatosi contro la volont� del padre, ha comportato l'intervento delle Autorit� competenti e l'attivazione delle procedure per il rimpatrio. Contro il decreto del Tribunale ricorre per� la madre.

Link di Teams non consente all'avvocato di prendere parte all'udienza

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Nel ricorso in Cassazione, la donna, a mezzo difensore, oltre a far valere le ragioni di merito relative ai provvedimenti da adottare per tutelare la minore, con il terzo motivo denuncia la nullit� del procedimento o della sentenza finale perch� la Corte di Appello avrebbe mancato di attivare la procedura Teams, considerando non influente tale collegamento, in palese violazione del principio del contraddittorio.

Violati contraddittorio e difesa

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La Cassazione, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso, che verte su una questione procedurale, dichiara assorbiti i primi due.

Nella motivazione evidenzia che � stata rappresentata nel ricorso la difficolt� del legale della ricorrente nel collegarsi al link della piattaforma Teams per prendere parte all'udienza e, non essendovi riuscita, di aver segnalato il problema alla cancelleria.

Di aver inviato, circa un'ora dopo l'udienza, una pec in cui ha illustrato al giudice le sue difficolt� nel prendere parte all'udienza, ma di essere stata informata dalla cancelleria che il procedimento era gi� stato discusso, chiedendo copia del verbale e autorizzazione per il deposito di note conclusive. Richiesta alla quale non ha ricevuto alcun riscontro.

La Cassazione evidenzia che "l'udienza era stata fissata per la discussione e quindi costituiva per la parte l'unica possibilit� di sottoporre le proprie, come le altrui dichiarazioni, alla dialettica del contraddittorio. Si tratta, infatti, di dichiarazioni concernenti la figlia minore di entrambi e perci� attinenti ad alcuni aspetti della delicata vicenda, avanzando eventualmente istanze istruttorie in un procedimento che, sebbene caratterizzato da una certa speditezza, ha quale precipuo obbiettivo la tutela - altrimenti non pi� possibile - del minore. La mancata risposta alla doglianza di mancato accesso al contraddittorio, segnalata in tempi brevi e con immediatezza, si � certamente tradotta in una lesione del diritto di difesa non essendo stato consentito al difensore la possibilit� di inoltrare note scritte come richiesto."

Accolto quindi il terzo motivo, perch� nel caso di specie l'avvocato della parte che non ha potuto prendere parte all'udienza, ha segnalato tempestivamente (nel rispetto dei tempi tecnici necessari per contattare la cancelleria) e le sue difficolt�, al fine di ottenere la remissione in termini, attesa la necessit� primaria di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Sentenza cassata nei limiti del motivo accolto quindi e causa rinviata.


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