Data: 22/10/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Rimessione in termini se il link di Teams non ha funzionato

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In una controversia tra genitori per una minore l'avvocato della madre non può prendere parte all'udienza di discussione davanti alla Corte di Appello perché il link alla piattaforma Teams non funziona. Segnala il problema e invia una pec alla Cancelleria, ma l'udienza è finita. In Cassazione per fortuna la sua doglianza viene accolta e poiché il legale si è preoccupato di segnalare tempestivamente e nei tempi tecnici, il problema, la causa viene rinviata per consentire anche alla madre di esporre le proprie ragioni in sede di discussione. Questo quanto stabilito dall'ordinanza della Cassazione n. 29919-2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale dei Minori dispone il rientro di una minore nel luogo da cui sarebbe stata sottratta. Tale allontanamento, verificatosi contro la volontà del padre, ha comportato l'intervento delle Autorità competenti e l'attivazione delle procedure per il rimpatrio. Contro il decreto del Tribunale ricorre però la madre.

Link di Teams non consente all'avvocato di prendere parte all'udienza

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Nel ricorso in Cassazione, la donna, a mezzo difensore, oltre a far valere le ragioni di merito relative ai provvedimenti da adottare per tutelare la minore, con il terzo motivo denuncia la nullità del procedimento o della sentenza finale perché la Corte di Appello avrebbe mancato di attivare la procedura Teams, considerando non influente tale collegamento, in palese violazione del principio del contraddittorio.

Violati contraddittorio e difesa

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La Cassazione, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso, che verte su una questione procedurale, dichiara assorbiti i primi due.

Nella motivazione evidenzia che è stata rappresentata nel ricorso la difficoltà del legale della ricorrente nel collegarsi al link della piattaforma Teams per prendere parte all'udienza e, non essendovi riuscita, di aver segnalato il problema alla cancelleria.

Di aver inviato, circa un'ora dopo l'udienza, una pec in cui ha illustrato al giudice le sue difficoltà nel prendere parte all'udienza, ma di essere stata informata dalla cancelleria che il procedimento era già stato discusso, chiedendo copia del verbale e autorizzazione per il deposito di note conclusive. Richiesta alla quale non ha ricevuto alcun riscontro.

La Cassazione evidenzia che "l'udienza era stata fissata per la discussione e quindi costituiva per la parte l'unica possibilità di sottoporre le proprie, come le altrui dichiarazioni, alla dialettica del contraddittorio. Si tratta, infatti, di dichiarazioni concernenti la figlia minore di entrambi e perciò attinenti ad alcuni aspetti della delicata vicenda, avanzando eventualmente istanze istruttorie in un procedimento che, sebbene caratterizzato da una certa speditezza, ha quale precipuo obbiettivo la tutela - altrimenti non più possibile - del minore. La mancata risposta alla doglianza di mancato accesso al contraddittorio, segnalata in tempi brevi e con immediatezza, si è certamente tradotta in una lesione del diritto di difesa non essendo stato consentito al difensore la possibilità di inoltrare note scritte come richiesto."

Accolto quindi il terzo motivo, perché nel caso di specie l'avvocato della parte che non ha potuto prendere parte all'udienza, ha segnalato tempestivamente (nel rispetto dei tempi tecnici necessari per contattare la cancelleria) e le sue difficoltà, al fine di ottenere la remissione in termini, attesa la necessità primaria di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Sentenza cassata nei limiti del motivo accolto quindi e causa rinviata.


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