Data: 20/10/2022 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Niente divieto ai cani nel parco

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Il Tar della Campania, con la sentenza n. 6173/2022 (sotto allegata), nell'accogliere il ricorso di una associazione, ricorda che tra le varie misure che un Ente può adottare per raggiungere determinati obiettivi di pubblico interesse, è sempre opportuno scegliere quella meno gravosa.

Inutile quindi vietare in assoluto l'ingresso dei cani nella parte storica della città, nei parchi o in vie delimitate. Molto meglio intensificare i controlli e multare quanti non raccolgono le deiezioni dei loro animali o non adottano guinzaglio e museruola a tutela dei cittadini.

Ingiustificato divieto di ingresso dei cani in aree pubbliche

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Un'associazione ricorre al Tar della Campania per chiedere l'annullamento di un'ordinanza sindacale nella parte in cui vieta ai cittadini di far transitare i cani in tutti i vicoli del perimetro del centro storico, lungo la pista pedonale delimitata da strisce di colore blu passante su due vie e, anche se accompagnati dal conduttore, nelle aree giochi per bambini. L'associazione contesta al Comune eccesso di potere, difetto di istruttoria e di proporzionalità del provvedimento impugnato.

Il Comune costituitosi in giudizio si difende, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dello stesso. L'ordinanza collegiale del Tar accoglie la domanda cautelare e in pubblica udienza la causa viene trattenuta in decisione.

Il divieto di accesso lede proporzionalità e adeguatezza

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Il Collegio decidente accoglie infine il ricorso perché fondato, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale.

L'ordinanza impugnata in effetti, come rilevato dalla associazione, risulta eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone e viola in questo modo i principi di adeguatezza e di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità comunitario impone infatti alla pubblica amministrazione che deve risolvere un problema o perseguire determinati obiettivi, di scegliere, tra varie opzioni idonee, quella meno gravosa per i destinatari.

Nel caso di specie lo scopo del Comune è di conservare il decoro, l'igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini.

Risultati che possono essere facilmente soddisfatti senza il bisogno di imporre un divieto di accesso alle aree indicate nel provvedimento, quanto piuttosto attivando mezzi di controllo e sanzionatori nei confronti degli accompagnatori o dei custodi dei cani.

Sufficiente infatti predisporre controlli e sanzioni in caso di mancata rimozione delle deiezioni con appositi strumenti e di mancata adozione di idonei strumenti di sicurezza della popolazione come guinzaglio e museruola. Obblighi che, ricorda il Tar, sono previsti dalla disciplina generale dello Stato.

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