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Data: 08/04/2023 06:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateMinimo vitale a 1.000 euro[Torna su]
Con la conversione del Decreto Aiuti bis n. 115/2022 da parte della legge n. 142 del 21 settembre 2022, vengono modificati i limiti di impignorabilità delle pensioni attraverso la modifica del comma 7 dell'art. 545 c.p.c. L'art. 21 bis del decreto n. 115/2022 sancisce infatti che: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge". Aggredibili le somme eccedenti[Torna su]
Ad essere cambiato è l'importo minimo garantito al pensionato, non aggregabile dai creditori. Prima della modifica il minimo vitale che i creditori del pensionato non potevano aggredire superava di poco i 700 euro. Ne consegue che, mentre prima erano aggregabili le somme che eccedevano questo importo, con le novità del decreto aiuti bis, possono essere aggredite solo le somme che superano il minimo vitale di 1000 euro. Anzi per l'esattezza, sono impignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili come spiegato dall'INPS nella circolare n. 38/2023, che ha dettato istruzioni in seguito alla riforma del dl aiuti-bis. Se quindi, per ipotesi, un pensionato percepisce mensilmente l'importo di 1.300,00 Euro, i creditori dello stesso potranno rivalersi solo sulla somma di 300,00 Euro, che è la parte appunto che eccede la soglia intoccabile dei 1000 euro. L'art. 21 bis precisa però che la parte eccedente è anch'essa soggetta a limiti di pignorabilità, che sono quelli previsti dal comma 3, 4 e 5 dell'art. 545 c.p.c e dalle leggi speciali. Limiti pignorabilità importo eccedente[Torna su]
Il primo limite di pignorabilità relativa alla parte eccedente l'importo di 1000 euro è quello del stabilito dal comma 3 dell'art. 545 c.p.c. Esso prevede che, se i crediti sono di natura alimentare allora il pignoramento può avvenire nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale o dal giudice da questo delegato. Il secondo limite, indicato dal comma 4 dell'art. 545 c.p.c, prevede invece che, per quanto riguarda i tributi statali, provinciali e comunali, l'eccedenza può essere pignorata nella misura di 1/5. Terzo limite infine, quello rappresentato dalla simultaneità dei crediti indicati finora, e quindi per alimenti o tributi, la parte eccedente non può essere aggredita oltre la metà. |
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