Data: 23/10/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Licenziato l'autista in chat che provoca un tamponamento

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Corretta la sanzione del licenziamento all'autista che cagiona un tamponamento, provocando danni al mezzo aziendale, perch� impegnato su WhatsApp durante la guida.

Poich� il dipendente � un'autista, la sua negligenza � di particolare gravit�, tale da giustificare il licenziamento in quanto lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore. Queste le conclusioni della Cassazione n. 30271/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

L'autista di una S.r.l impugna il licenziamento irrogatogli dalla societ� datrice per aver causato un tamponamento con colpa grave, in quanto distratto da una chat proprio mentre era alla guida.

Le richieste del lavoratore sono state respinte sia in primo che in secondo grado. In giudizio � stata provata la giusta causa di licenziamento nella condotta del lavoratore, responsabile del tamponamento a cui sono conseguiti danni dei mezzi aziendali. Fatti tra l'altro non contestati e provati dai verbali della polizia e dai testimoni presenti al momento del sinistro.

E' stato posto l'accento inoltre sul fatto che, alla luce delle mansioni di autista svolte dal lavoratore, ci si attende dallo stesso una perizia elevata alla guida, ragion per cui, una condotta come quella tenuta dallo stesso, risulta lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e datore.

Licenziamento discriminatorio non disciplinare

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L'autista nel ricorrere in Cassazione con il primo motivo contesta il licenziamento per motivi disciplinari. Lo stesso sarebbe stato irrogato infatti per motivi discriminatori, perch� fondato in realt�, su ragioni di salute.

Con il secondo contesta la decisione sulla questione della tempestivit� del licenziamento perch� la decisione si � fondata su circostanze contraddittorie.

Il terzo motivo riguarda l'accertamento dello stesso fatto in sede penale e disciplinare, il quarto la sanzione irrogata mentre il quinto la specificit� della contestazione.

Autista alla guida su WhatsApp: negligenza gravissima

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La Cassazione, dopo aver analizzato i singoli motivi del ricorso, lo rigetta.

La prima censura non pu� essere accolta, se il lavoratore ritiene il licenziamento nullo perch� ritorsivo deve dimostrare l'illiceit� del motivo che ha determinato il recesso del datore. Detta prova per�, in caso di licenziamento discriminatorio non rileva. Il licenziamento pu� infatti essere nullo, ma motivato da una causa legittima. Nel caso di specie il licenziamento � stato irrogato perch� al dipendente sono stati contestati addebiti specifici, che la Corte ha analizzato e ritenuto di gravit� tale da giustificare il licenziamento. Accertata quindi a giusta causa, l'addotto licenziamento ritorsivo � smentito.

Inammissibile il secondo motivo. La Corte si � attenuta ai principi sanciti in materia di immediatezza della contestazione disciplinare e ha rilevato che, anche se il procedimento disciplinare si � protratto, il diritto di difesa del lavoratore non � stato compromesso.

Inammissibile anche la terza doglianza in quanto la violazione dell'art. 4 e dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori e denunciata in sede di legittimit�, non � stata mai sollevata prima. Preclusa comunque la denuncia per vizio di motivazione poich�, nel caso di specie, � stata emessa una doppia conforme.

Del tutto infondata la quarta doglianza. In sede di merito a spazzare via ogni dubbio, � stato l'accertamento della responsabilit� del lavoratore per i danni riportati dal veicolo aziendale a causa della violazione delle norme sulla circolazione. Condotta che la Corte, in relazione alle mansioni svolte, ha ritenuto integrare una gravissima negligenza capace di ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. Non quindi una mera incuria, ma una giusta causa di licenziamento.

Infondata infine anche l'ultima critica. Il lavoratore di fatto si � difeso compiutamente sulle condotte contestate dal datore, attivit� che lo stesso non avrebbe potuto compiere se le contestazioni non fossero state specifiche, come lamentato dal ricorrente.


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