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Data: 24/10/2022 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi Così si è espressa la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 38009/2022 (sotto allegata). Nella vicenda, il procuratore generale aveva adito il Palazzaccio avverso la sentenza del tribunale con cui un uomo era stato dichiarato colpevole del reato ex art. 186, commi 1 e 2, lett. b) Cds. Per il Pg il giudice erroneamente aveva sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, Cod. strada, nonostante ricorresse l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo a tal fine del tutto irrilevante che, all'esito del giudizio di bilanciamento con una circostanza attenuante, l'aggravante in esame non avesse influito sul trattamento sanzionatorio, poiché ciò non elide gli effetti che la legge ricollega all'aggravante, pur se sfavorevoli all'imputato. Per la S.C. il ricorso è fondato. "A norma dell'art. 186 comma 9 bis Cod. strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità soltanto ai di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis" ricordano infatti i giudici di piazza Cavour. L'art. 186, comma 9-bis, cod. strada "esclude dunque testualmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis cod strada". Nel caso di specie l'aggravante in parola risulta contestata e ritenuta per avere l'imputato provocato un incidente stradale perdendo anche il controllo dell'auto. Il giudice ha dunque ravvisato l'aggravante di cui al comma 2 bis ma ciononostante ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità. Tale statuizione, sentenzia quindi la Cassazione, "viola l'art. 186 comma 9 bis cod. strada poiché la sussistenza dell'aggravante in esame escludeva la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l'aggravante sia stata ritenuta equivalente o come nel caso di specie subvalente in sede di giudizio di bilanciamento". Quest'ultimo vale infatti, conclude la S.C. annullando la sentenza impugnata senza rinvio, "solo quoad poenam e non elimina la sussistenza dell'aggravante in esame ma semplicemente ne paralizza l'effetto aggravatorio sulla pena poiché la preclusione deriva dal semplice ricorrere della circostanza aggravante a prescindere dall'incidenza o meno sul quantum della pena". |
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