Data: 25/10/2022 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Accertamento tecnico preventivo art. 445 bis c.p.c.

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In una controversia tra l'INPS e un privato la Cassazione ha modo di chiarire, con la sentenza n. 31147/2022 (sotto allegata) che nel giudizio previsto dall'art. 445 bis c.p.c, che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio necessario ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile così anche per il riconoscimento della pensione di inabilità, il soggetto passivo legittimato del giudizio è l'Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza.

Invalidità civile: INPS anche legittimato passivo

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La Cassazione ricorda che con l'art. 20 comma 1 del dl n. 78/2009 è stato completato il trasferimento all'INPS della responsabilità relativa agli accertamenti sanitari nelle materie della invalidità civile, della cecità e sordità civile, degli handicap e della disabilità.

Di conseguenza l'INPS è l'unico soggetto che può resistere in giudizio quando oggetto della domanda è l'accertamento o dello stato di invalidità psico fisica necessario ai fini del riconoscimento dello stato di invalidità, che in sede amministrativa non è stato riconosciuto.

Lo conferma sia la formulazione letterale dell'art. 445 bis c.p.c che l'art. 10 del dl n. 203/2005, norma quest'ultima che impone di notificare all'INPS gli atti introduttivi, le sentenze e ogni altro provvedimento emesso nei procedimenti giudiziari in materia di invalidità, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità.

E' quindi evidente che il legislatore non ha voluto assegnare all'INPS solo funzioni amministrative e di accertamento, ma anche la titolarità passiva in giudizio nelle materie sopra indicate.

Inoltre "proprio perché oggetto del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio non è (…) il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato, deve in ultima analisi ritenersi che l'INPS sia anche l'unico soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all'art. 445-bis c.p.c. che abbiano ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità."

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