Data: 28/10/2022 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Danno da perdita di chances e da morte vanno distinti

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La confusione tra danno da perdita di chances e danno da morte spinge la Cassazione ad enunciare nella sentenza n. 31136/2022 (sotto allegata) il seguente principio di diritto a cui la Corte di Appello, in diversa composizione, dovrà attenersi nel giudizio di rinvio:
"-in materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto, o se volta ad ottenere il danno da perdita di chance;
- dovrà quindi, in entrambi i casi, provvedere alla verifica dell'esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull'attore, tra condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;
- se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato;
-se invece il danno lamentato consiste nella perdita di "chance" dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso."

Morte da responsabilità medica

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Il principio enunciato si è reso necessario alla fine di una vicenda che ha per protagonista un uomo morto in ospedale per un'ischemia. Moglie e figli agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. In giudizio emerge la responsabilità dei soli medici del reparto di medicina dell'ospedale in cui era stato trasferito (dopo i controlli nel pronto soccorso di un altro ospedale).

Tra i soggetti convenuti in giudizio la ASL, che nel ricorso in Cassazione contesta alla Corte di Appello la contraddittorietà della sentenza.

Condotta omissiva: mancato ricovero in unità coronarica

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Per la Corte di Appello infatti i medici avrebbero infatti dovuto trasferire il paziente in un reparto specialistico, in un'unità coronarica, considerati i gravi problemi al cuore rilevati. In un reparto di medicina generale non è possibile infatti sottoporre il paziente ai controlli e agli accertamenti diagnostici necessari.

Nel complesso quindi giudica il comportamento dei sanitari "dotato di rilevanza causale sulla morte del paziente, ritenendo con ragionamento probabilistico che, se sottoposto agli interventi adeguati alla situazione, in una struttura specializzata in grado di assisterlo, avrebbe potuto avere delle possibilità di superare la crisi."

Fatta questa premessa però, nel momento in cui si trova ad accogliere la domanda risarcitoria, ritiene che al paziente sia stata negata la possibilità di migliorare le sue condizioni, visto che ne aveva le chances. Insomma parte in un modo, ma alla fine approda alla conclusione per la quale a dover essere risarcito è il danno da perdita da chances, anche se poi nel quantificare tale danno "esagera" con l'importo, più in linea con un danno da perdita del bene vita.

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