Data: 25/10/2022 12:00:00 - Autore: Antonio Laera

Querela di falso: l'art. 221 c.p.c.

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Come noto, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., "la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza".

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La querela di falso è dunque un istituto predisposto dal legislatore ed attivabile in tutte le ipotesi in cui si voglia contestare la riferibilità della sottoscrizione all'apparente autore di un documento pubblico o di una scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta (Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27353).

Chi è legittimato a proporre querela di falso

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Circa la legittimazione alla proposizione della querela di falso, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire che "il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. L'interesse a proporre querela di falso in via principale, che tende a rimuovere "erga omnes" l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere" (Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2018, n. 8483), in forza del principio per cui "è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi" (Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2019, n. 8575).

Querela di falso in via principale

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Una volta appurati questi aspetti, si rende necessario soffermarsi sulle differenti discipline applicabili a seconda che la querela di falso venga proposta in via principale o in via incidentale.
Nell'ipotesi in cui la querela di falso venga proposta in via principale, non sorgono particolari problemi processuali, attesa l'assenza di collegamenti con altri giudizi; in tal caso "il giudice non è tenuto al preliminare vaglio sull'ammissibilità della domanda, sulla rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante" (Trib. Pavia, Sez. III, 23 dicembre 2021, n. 1620).

Querela di falso in via incidentale

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Nell'ipotesi in cui la querela di falso venga invece proposta in via incidentale, vale effettuare alcune considerazioni.
Innanzitutto, la proposizione della querela di falso determina la sospensione del giudizio principale, così come statuito dai giudici di legittimità: infatti, "nel caso che, all'interno di un giudizio civile, venga introdotto un giudizio incidentale di falso, ne deriva la necessità di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso. La causa di sospensione del processo principale viene meno non al verificarsi di una qualsiasi ipotesi di cancellazione della causa incidentale dal ruolo, di sospensione o di interruzione di essa, ma soltanto quando il giudizio di falso sia stato deciso con sentenza di merito passata in giudicato ovvero quando esso si sia estinto e l'estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal collegio ovvero dall'istruttore con ordinanza non più impugnabile col reclamo al collegio ai sensi degli art. 308 e 178 c.p.c.; fino a quel momento, non può dirsi cessata la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c., per cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del giudice di proseguire il procedimento principale, fissando l'udienza allo scopo" (Cass. Civ., sez. II, n. 4231 del 23 febbraio 2009), con la conseguenza che "una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata" (Cass. Civ., sez. VI, n. 12035 del 16 maggio 2017).
Inoltre, qualora sia già stata promossa un'azione esecutiva e la falsità del titolo legittimante il creditore procedente voglia essere fatta valere in via incidentale, deve essere rispettato il principio in forza del quale "il debitore che eccepisca la falsità della sottoscrizione non può limitarsi al mero disconoscimento della firma unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma è necessaria la proposizione della querela di falso" (Trib. Terni, 22 settembre 2011).
Circa l'individuazione del foro competente, vale invece la regola per cui "al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito" (Cass. Civ., sez. VI, n. 10361 del 1°giugno 2020).
Allo stesso modo, e limitatamente ai soli casi in cui venga proposta in via incidentale, "la querela di falso raffigura una azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell'accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti. Anche in tale eventualità, la competenza a conoscere le cause concernenti la querela di falso è riservata per materia al Tribunale in composizione collegiale: per l'effetto, il giudice, davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, dovrà rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., disponendo nel contempo la sospensione del processo principale (art. 295 c.p.c.), fino alla decisione della questione del falso" (Trib. Vibo Valentia, 27 marzo 2020).

Quando e come proporre la querela di falso

Tanto documentato in punto di legittimazione, competenza ed altri aspetti di carattere sostanziale, vale altresì effettuare alcune considerazioni da un punto di vista strettamente processuale.
In primo luogo, "la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni" (Cass. Civ., sez. I, n. 1870 del 1° febbraio 2016)
In secondo luogo, "stante l'art. 221, comma 2, c.p.c., l'atto (di citazione, ndr) con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla. Non possono, dunque, essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela. Consegue che detti elementi e prove debbono formare oggetto di valutazione, da parte del giudice, ai fini della rilevanza del documento, nella fase preparatoria rescindente del processo" (Trib. Napoli, sez. IV, 05 dicembre 2019, n. 10864).
Infine, solo nei casi in cui la querela di falso venga proposta in via incidentale, "ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità" (Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n. 15642).

Avv. Antonio Laera


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