Data: 01/11/2022 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Abbandono di animali art. 727 c.p.

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La Cassazione nella sentenza n. 39844/2022 (sotto allegata) torna ad occuparsi di animali, ribadendo alcuni concetti importanti ai fini della comprensione del reato di abbandono previsto dall'art. 727 c.p.

Non rileva infatti che 5 dei 7 cani tenuti in un piccolo appartamento fossero cuccioli con limitate esigenze di spazio, che gli stessi venissero portati a passeggio regolarmente e che non versassero in condizioni di malnutrizione.

Art. 727 c.p: bastano i patimenti dell'animale

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Il reato di abbandono di animali, così come previsto dal comma 2 dell'art. 727 c.p. si configura anche quando gli stessi vengono detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e che rechino loro, per tale motivo, gravi sofferenze.

Non occorre che gli animali si ammalino per ritenere integrato il reato, è sufficiente che agli stessi vengano inflitti patimenti capaci di incidere sulla loro sensibilità psicofisica.

Quando è stato modificato l'art. 727 c.p., ricorda la Cassazione, agli animali è stata accordata una tutela diretta, essendo venuta meno la tutela indiretta o riflessa precedente.

Reato tenere 7 cani in un mini appartamento sporco e senza luce

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Il reato di abbandono è infatti integrato quando gli animali vengono privati di luce, cibo e acqua, quando vengono detenuti in precarie condizioni di salute, nutrizione e igiene, non rilevando a tale fine una precisa volontà del soggetto agente di infierire sugli stessi o di provocargli lesioni.

Nel caso di specie è indubbia la configurazione del reato di abbandono art. 727 c.p, poiché l'imputato deteneva in un appartamento di soli 40 mq, senza luce naturale e in condizioni igieniche precarie 7 cani, di cui due adulti e sette cuccioli, tutti di razza Husky e Samoiedo.

Leggi anche la guida Abbandono di animali


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