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Data: 25/10/2022 15:00:00 - Autore: Fabio Olivieri
Conflitto di interessi avvocato[Torna su]
Il codice deontologico vieta all'avvocato di operare in conflitto di interessi con il proprio assistito al punto che, prima di agire giudizialmente nei suoi confronti per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, è necessaria la rinuncia a tutti gli incarichi ricevuti; ovvero prima di agire contro lo stesso nell'interesse di un terzo, è necessario attendere un biennio. Sul piano deontologico, il conflitto di interessi rileva in quanto insidioso per l'immagine dell'avvocatura e il concetto di "potenzialità" copre un'area più ampia di quella rilevante sul piano processuale. Ad esempio, il C.N.F. ha ravvisato ipotesi di conflitto di interesse in una causa per incidente automobilistico in cui l'attore (avvocato, pur difeso da collaboratrice esterna al suo studio) aveva convenuto in giudizio l'assicuratore della controparte e quest'ultima personalmente assumendo contemporaneamente (anche se per interposta persona) la difesa di quest'ultima che non contestava la propria responsabilità nelle causa dell'incidente; in un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di Tizio, aver assunto la difesa di quest'ultimo, dopo che in un procedimento penale aveva assunto la difesa di Mevia, imputata del reato di circonvenzione di incapace nei confronti di Tizio. Conflitto di interessi in ambito civile[Torna su]
Il conflitto di interessi è preso in considerazione nei rapporti tra privati (artt. 320, 347 e 360), in materia contrattuale (artt. 1394 e 1395, anche in forza del richiamo dell'art. 1704 in materia di mandato), societaria (artt. 2373, 2391 e 2479-ter) e - molto limitatamente - in ambito processuale (art. 815 c.p.c.) e in tema di mediazione all'art. 14, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e all'art. 8, D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. Tuttavia, diversamente dal codice penale (artt. 380 e 381 c.p.) e da quello di procedura penale (art. 106 c.p.c.), nell'ordinamento civile è assente una definizione ovvero una disciplina del conflitto di interessi tra "avvocato" e "assistito". Quando ricorre[Torna su]
Si può affermare che ricorre un'ipotesi di conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo cliente/assistito laddove il primo non agisca per la realizzazione dell'esclusivo interesse del rappresentato, ma per un diverso e ulteriore interesse, proprio [conflitto diretto] o altrui [conflitto indiretto], configgente e incompatibile con il primo. In ipotesi di mandato plurisoggettivo, il conflitto può essere anche solo potenziale tra i rappresentati. Conseguenze[Torna su]
L'accertamento di un conflitto di interessi tanto concreto quanto potenziale, determina la nullità del mandato e, per giunta, l'esclusione del compenso fino al risarcimento del danno. La distinzione tra conflitto di interessi potenziale (patologico) e "meramente eventuale" (irrilevante) non è così agevole poiché il termine "potenzialità" è stato utilizzato anche come sinonimo di "astrattezza". La potenzialità del conflitto di interessi non è una "mera eventualità", ma un effetto concreto del collegamento tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. A volte, è stato ritenuto valido il mandato rilasciato dalle parti in conflitto potenziale di interessi al medesimo difensore, avuto riguardo delle medesime conclusioni formulate e, dunque, della condivisione della medesima linea difensiva. Altre volte è stato escluso valorizzando invece la violazione del principio del contraddittorio. Casistica[Torna su] Ecco una breve casistica: Conflitto di interessi e inammissibilità
Irrilevanza e ammissibilità
Ripensamento tra potenzialità e concretezzaNel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Cass. n. 24839/2022). Avv. Fabio Olivieri via Ischia I, 305 63066 Grottammare (AP) 0735-84783/85058 www.studiolegalefov.it |
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