Data: 26/10/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Bandito dal pubblico impiego il docente di liceo

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Licenziato e bandito dal pubblico impiego il professore dell'istituto superiore, che intrattiene una relazione sentimentale e sessuale con una studentessa minorenne. La Cassazione conferma la decisione di primo e di secondo grado con la sentenza n. 30955/2022 (sotto allegata).

Incrinato irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la PA

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Dal punto di vista processuale si segnala che in appello viene confermata la decisione di rigetto del licenziamento presa dal giudice di primo grado. Non ha alcuna importanza per il collegio che l'allieva nel frattempo sia diventata maggiorenne, che la reazione sia nata per un interessamento di questa e che la madre della ragazza ne fosse a conoscenza.

Il ruolo educativo del professore aggrava il disvalore della sua condotta. Instaurare una relazione, tanto più con una minorenne, risulta contrario ai doveri e alle responsabilità che un simile ruolo comporta e mette in evidenza l'incapacità del soggetto di distinguere la sfera personale da quella lavorativa.

Aspetti che incrinano inevitabilmente e irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione datrice.

Il professore contesta la sanzione della destituzione in relazione ai fatti, stante l'assenza di ulteriori e precedenti addebiti disciplinari, la prova a discarico e la condotta tenuta durante tutto il procedimento. La Corte non ha indicato inoltre le ragioni per le quali il professore non è più idoneo all'insegnamento o a una diversa funzione. Precisa infine il docente che il contratto collettivo prevede la destituzione in presenza di molestie o comportamenti sessuali, ipotesi ben diversa da quella di specie.

Nel rigettare il ricorso, che gli Ermellini ritengono del tutto infondato, viene posto di nuovo l'accento sulla gravità della condotta del docente, come giudicata dai giudici di merito, alla luce della normativa applicabile al caso di specie. L'illecito commesso dal professore è stato qualificato e individuato correttamente dalla Corte perché strettamente legato al ruolo, con conseguente violazione dei doveri inerenti la sua funzione educativa. Valorizzati pertanto in maniera altrettanto corretta, ai fini della sanzione espulsiva l'età della minore, la durata del rapporto e la consumazione di rapporti sessuali, riconducibili a una chiara volontarietà del docente.


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