Data: 26/10/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Maltrattamenti in famiglia esclusi per il padre iper protettivo

Le condotte iperprotettive messe in atto da un genitore configurano il reato di maltrattamenti se superano la soglia minima di offensività, se si traducono nella inflizione abituale al minore di sofferenze e umiliazioni tali da influire negativamente sul suo sviluppo psico fisico. Ipotesi che però la Cassazione, che decide con provvedimento n. 34280/2022 (sotto allegato), non rileva nel caso di specie.

Arresti domiciliari per il padre maltrattante

A un uomo vengono applicati gli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del figlio e della ex compagna convivente. Accusa che però respinge, ritenendo in particolare di non avere un rapporto patologico con il figlio, anche alla luce di quanto emerso dall'ascolto del minore e dalla certificazione sul rapporto tra i due. Errate le valutazioni sulle informazioni fornite dalla maestre e dalla mamma di un compagno di classe e dalle quali emerge l'aggressività del minore e la sua intolleranza alle regole.

La Cassazione adita dal difensore dell'uomo, nel ripercorrere gli eventi, fa presente che all'uomo sono state contestate, in relazione al figlio, diverse condotte:

  • aver ostacolato il rapporto dello stesso la madre, i nonni e le insegnanti;
  • avere assunto condotte ostruzionistiche per quanto riguarda il diritto di visita previsto dal tribunale in favore della madre;
  • aver denigrato la figura materna;
  • aver chiesto al minore continue informazioni sugli spostamenti della madre;
  • aver accudito eccessivamente il minore, sottoponendolo a continue visite mediche in risposta a quelle disposte dalla madre;
  • aver esasperato il rapporto con il figlio, che ha assunto addirittura il soprannome paterno;
  • aver ritenuto il minore affetto da ritardo;
  • avere registrato le telefonate e le conversazioni del minore;
  • l'aver assecondato il figlio in racconti inverosimili da cui sono emerse violenze da parte della madre e delle maestre, ecc…

Tutte queste condotte però per gli Ermellini non configurano il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. . Lo stesso infatti deve ritenersi integrato se chi infligge sofferenze e vessazioni in modo abituale a un altro soggetto, questo rimane succube di un regime di vita persecutorio o umiliante.

La iperprotettività può integrare il reato di maltrattamenti se incide sullo sviluppo psico fisico del minore, ma nel caso di specie gli atteggiamenti iperprotettivi sono quelli assunti dalla madre del minore, non dal padre.

Le condotte dell'uomo, anche se assumono non possono essere trascurare sotto il profilo della responsabilità genitoriale, non integrano il reato contestato perché non superano la soglia minima di offensività "rappresentata dall'inflizione abituale di sofferenze fisiche o psicologiche idonee ad incidere sullo sviluppo del minore ed a lederne l'integrità, che, anche a prescindere dalla soglia di sensibilità della vittima."

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