Data: 01/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Procedibilità d'ufficio e querela di parte

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Fino ad oggi chi disturbava il riposo o le attività delle persone poteva essere perseguito d'ufficio. Questo significava che, se per caso il giovane vicino di casa faceva festa fino a tardi, teneva la musica alta e insieme agli amici facevano un rumore infernale, se passava una pattuglia dei Carabinieri, supponiamo, questa poteva procedere d'ufficio, denunciando il fatto.

Con la riforma del processo e del codice penale della ex Ministra Cartabia lo scenario cambia.

La riforma infatti prevede il passaggio dalla procedibilità d'ufficio a querela di parte di diversi reati, tra i quali figura anche il reato contravvenzionale contemplato all'art. 659 c.p. che punisce "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici."

Decorrenza dei termini per la querela

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La novità, come precisa il decreto legislativo n. 150/2022, prevede che il termine di decorrenza per la presentazione della querela in relazione ai reati commessi prima della data di pubblicazione dello stesso sulla GU (17 ottobre 2022) decorra proprio da questo giorno. Diversa invece la decorrenza se i procedimenti relativi a detti reati sono già pendenti. In questo caso la decorrenza del termine per proporre la querela sarà quello in cui la persona offesa verrà informata dal Pm o dal giudice del diritto/dovere di presentare querela.

Querela per chi disturba o molesta: perchè?

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Il reato contravvenzionale a tutela delle attività e del riposo delle persone, insieme a quello contemplato dall'articolo successivo (art. 660 c.p) che punisce la molestia e il disturbo, sono considerati reati che non tutelano beni di natura sovraindividuale, ma strettamente personale.

Un'altra ragione che ha motivato il passaggio alla querela di parte per questi reati è la frequenza di questi reati, che sono comunque illeciti penali minori, che possono evitare l'azione penale, perché si prestano a condotte riparatorie o risarcitorie da parte del soggetto agente, più disponibile probabilmente a pagare un somma di denaro che subire un processo.

Una bella novità che è destinata a cambiare quindi anche l'approccio delle vittime di questi reati verso i responsabili, visto che uno degli obiettivi di questa modifica è anche legato alla volontà di ridurre il carico giudiziario che affligge le aule penali.

Una strategia che la riforma ha messo in atto nel rispetto delle previsioni e degli obiettivi del PNRR, che mira a risparmiare i costi e le energie spese per i reati di minore gravità e che potrebbero chiudersi con un risarcimento, per destinarle a procedimenti relativi a reati più gravi.

Quando disturbo e molestia restano procedibili d'ufficio

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Attenzione però. Occorre infatti precisare che la procedibilità a querela prevista dalla Riforma Cartabia per i reati contravvenzioni di disturbo e molestia è esclusa se i soggetti vittime del reato sono quelli più deboli, per età, ossia perché troppo giovani o troppo anziani o perché fisicamente o psichicamente incapaci.

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