Data: 02/11/2022 08:00:00 - Autore: Giovanni Rosalba

Fattura commerciale nel ricorso per decreto ingiuntivo

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Nel nostro ordinamento giuridico, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non tali a provare la pretesa creditoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, i documenti provenienti dalla parte che voglia giovarsene non possono formare una prova in favore dello stesso, ne tantomeno determinare l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotta ni contesti il diritto, l'entità o l'esistenza.

Proprio la S.C. ha precisato che "un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (Cass. Civ. n. 9685/2000; Cass. civ. n. 5573/97).

Valore della fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

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Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

A tal riguardo la recente giurisprudenza di merito ha ribadito che "In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale" (Cass. civ. 13240/2019).

La sentenza n. 1067/2022 del Tribunale di Como

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Il caso su cui il Tribunale di Como, è stato chiamato a pronunciarsi, aveva ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso sulla base di fatture commerciali.

Nel giudizio di opposizione, il creditore si era limitato unicamente a ribadire la fondatezza del proprio credito, unicamente sulle fatture prodotte nel giudizio monitorio.

Il tribunale di Como con la sentenza n. 1067/2022 afferma dei punti fondamentali, in modo particolare con riferimento al valore della fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'onere probatorio del creditore.

Con riferimento alla fattura il Tribunale afferma che "E' ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).

Ebbene, viene ribadita anche in tale sede, il valore della fattura commerciale, elemento non bastevole per il creditore nel giudizio di opposizione a provare la legittimità del proprio creduto.

In secondo luogo, il Tribunale ribadisce la ripartizione dell'onere probatorio del creditore ovvero "Merita, in primis, di essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240). Ebbene, parte opposta non ha fornito dimostrazione né dell'esistenza, né della misura della pretesa azionata, venendo così a mancare la prova del fatto costitutivo del credito, che, come ricordato, spetta al creditore opposto".


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