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Data: 01/11/2022 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Il maiale vietnamita può stare in condominio[Torna su]
Il maiale vietnamita è un'animale domestico e la proprietaria può tenerlo nel suo cortile ad accesso privato che non fa parte del cortile condominiale. Va quindi annullata l'ordinanza del Sindaco che ha disposto lo spostamento dell'animale per ragioni igienico sanitarie pubbliche, perchè dai controlli effettuati è emerso che l'animale è in buona salute e tenuto in buone condizioni igieniche tanto che non è stata rilevata la presenza di liquidami o odori sgradevoli. Accolto così dal Tar di Pescara il ricorso della proprietaria dell'animale con la sentenza n. 291/2022 (sotto allegata). Sindaco: il cortile va sgomberato dal maiale[Torna su]
La vicenda prende le mosse da un'ordinanza urgente emessa da un Sindaco per lo sgombero di un cortile sottostante un fabbricato condominiale da un maiale vietnamita di 1 quintale circa per la violazione del Regolamento di Igiene e sanità. L'animale va la delocalizzato a garanzia dell'igiene pubblica. Nessun pericolo sanitario a causa del maiale[Torna su]
I ricorrenti, che chiedono al Tar di annullare l'ordinanza del Sindaco, fanno presente che dalla nota della Ausl e dai sopralluoghi effettuati non sono emerse situazioni di pericolo per la sanità pubblica. L'animale è stato trovato in buona salute e sul posto non sono stati ritrovati liquami o percepiti odori sgradevoli. I custodi del maiale fanno presente di essere proprietari di un appartamento con un accesso autonomo a una corte privata, non condominiale, luogo di ricovero del maiale. Il regolamento di igiene riguarda poi l'abitato rurale e non quello urbano, per cui la norma ritenuta violata non è applicabile al suo caso. Il provvedimento inoltre contrasta con:
Ricorda poi che l'art. 1138 cc vieta al regolamento di vietare gli animali in condominio e che il maiale è un pet utilizzato anche a scopi terapeutici. Maiale: animale da compagnia non da allevamento[Torna su]
Il ricorso viene accolto ma il Comune eccepisce eccezioni di rito ribadendo la pericolosità del maiale e la violazione dell'art 292 del Regolamento. Alla pubblica udienza però si decide sul ricorso e dopo la valutazione delle questioni preliminari di rito il Tar accoglie il ricorso nel merito, ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti, rilevando in effetti il mancato accertamento da parte della Asl della "effettiva riconducibilità del maiale vietnamita alla categoria degli animali domestici da compagnia, le reali dimensioni dell'animale, e la compatibilità delle sue condizioni esistenziali con il contesto ambientale circostante nonché l'idoneità e l'adeguatezza delle misure igieniche predisposte dai proprietari rispetto all'habitat di inserimento, o di quelle suggerite impropriamente dalla stessa Asl asseritamente a tutela dell'igiene e del decoro dell'abitato". Il provvedimento è stato emesso pertanto in assenza di "gravi pericoli" incombenti e tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità e l'igiene pubblica, non risolvibile con mezzi ordinari. "L'ordinanza risulta quindi frutto di sviamento in quanto utilizzata come strumento improprio per sanzionare l'inottemperanza da parte dei ricorrenti alla prescrizione di realizzare un suolo di cemento per garantire una maggiore pulizia e disinfezione della zona, pur dando atto che le deiezioni dell'animale erano adeguatamente assorbite ed asportate tramite opportuna segatura." Improprio il riferimento all'art 292 del Regolamento perchè si riferisce ad allevamenti domestici di animali detenuti in stalle, ovili e porcili "senza che l'amministrazione si sia preventivamente attivata tramite le autorità competenti ed attraverso le verifiche anagrafiche del caso per accertare la non riconducibilità del maiale di razza vietnamita detenuto dai ricorrenti agli "animali da compagnia" e la sua ascrivibilità a quelli destinati all'allevamento".
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