Data: 07/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Radiazione avvocato

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Radiata l'avvocatessa che nella veste di amministratrice di sostegno, si appropria di somme di denaro dei vari amministrati, alcuni dei quali molto gravi e per questo impossibilitati a difendersi. Non valgono a nulla le difese della professionista, condannata anche in sede penale. La sua condotta ha leso l'immagine dell'avvocatura e i soggetti amministrati così gravemente che, ricorda il CNF, anche se per ogni singola condotta la radiazione non sarebbe contemplata, il numero, la gravità e la durata dell'illecito sono talmente sintomatici di una condotta così grave che il Codice deontologico riconosce agli organi disciplinare il potere discrezionale di applicare in via analogica i principi sanciti dal Codice penale agli articoli 132 e 133.

Questa la decisione del CNF nella sentenza n. 127/2022 (sotto allegata).

Condotta penalmente rilevante: condannata

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Un'avvocatessa e amministratrice di sostegno viene segnalata al COA di appartenenza e denunciata alla procura con l'accusa di essersi appropriata con più azioni, d'ingenti somme di denaro, prelevandole dai conti o dagli sportelli tramite bancomat dei suoi amministrati, di cui aveva la disponibilità, dovendoli gestire nel loro interesse e recando loro gravi danni patrimoniali.

Il Consiglio distrettuale di disciplina la ritiene responsabile delle condotte contestate e, accertata la responsabilità anche in sede penale, irroga la sanzione disciplinare della radiazione.

Corretta la radiazione: indubbie responsabilità e gravità condotta

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L'avvocatessa nel ricorrere al CNF contesta la responsabilità ritenendo che non è stata provata l'estraneità dei prelevamenti agli interessi degli amministrati e sottolinea la propria incensuratezza e il tentativo di ravvedimento operoso, non realizzatosi a causa del sequestro preventivo conseguente alla condanna penale.

Il CNF valutato il quadro probatorio ritiene indubbia la responsabilità dell'incolpata. È infatti emerso che la stessa deteneva la carta collegata ai vari conti correnti dei soggetti amministrati, che come emerso dalle ricevute prelevava regolarmente denaro dagli sportelli automatici senza provvedere a rendere i conti della gestione al Giudice tutelare.

Per il CNF la condotta della professionista: "integra gli estremi di un comportamento certamente lesivo dei canoni di cui all'art e 9, co. 2 del Codice vigente, non avendo tenuto una condotta ispirata ai canoni di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione e danneggiando, in tal guisa, l'immagine dell'intera categoria e l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività."

Corretta di conseguenza la sanzione della radiazione irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina, in quanto la stessa non è certo frutto di un calcolo matematico, ma conseguenza della gravità della condotta tenuta dalla stessa, che ha approfittato della propria funzione pubblica.

Anche se per ogni singola condotta la radiazione non è contemplata, per tutti i comportamenti sanzionati anche dal punto di vista penale, la sanzione disciplinare può ben consistere nella radiazione perché: "il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare "nei casi più gravi" e per quanto possibile (art. 22), tuttavia, al fine d'individuare la sanzione disciplinare più adeguata, il potere d'irrogare una sanzione disciplinare adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari che in mancanza di una previsione di legge contraria si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli art. 132 e 133 del codice penale" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020)."


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