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Data: 12/11/2022 09:00:00 - Autore: Rabita G.L. e Pedicone A.
Foto dei minori sui social network[Torna su]
Tutti sanno, o almeno dovrebbero sapere, che le immagini sono un dato personale e che quindi, per il loro trattamento, è necessario il consenso dell'interessato, vale a dire della persona in esse ritratta. Diversamente la loro diffusione configura una illecita interferenza nella vita privata. Ad essere tutelato è il diritto all'immagine e alla riservatezza. Nel caso di minori il consenso alla pubblicazione deve essere richiesto ai genitori. A nulla rileva che il terzo abbia il legittimo possesso delle immagini o che sia un parente. Il GDPR, infatti, ha introdotto una tutela rafforzata per l'immagine del minorenne, per cui è sufficiente che anche solo uno dei genitori non sia d'accordo per rendere illegittima la pubblicazione delle fotografie.
Foto dei nipoti senza il consenso dei genitori[Torna su]
Quanto precede è sfuggito ad una donna che ha pubblicato su FB foto e filmati dei suoi nipoti senza il consenso del padre dei bambini. L'uomo, infatti, era legittimamente contrario alla esposizione dei figli sui social network e, in ogni caso, la sua motivazione non assume alcun rilievo. Ad aggravare la posizione della zia si sono aggiunti due fattori: 1. la durata della esposizione, in quanto la donna non le ha cancellate neppure dopo aver ricevuto una diffida; 2. la portata della esposizione, giacché le foto erano state condivise in modalità "pubblica".
Condanna al risarcimento dei danni al padre[Torna su]
La signora è stata così condannata a risarcire 5 mila euro al padre dei bambini (Tribunale di Rieti, sentenza 443 pubblicata il 17 ottobre 2022). Il Giudice ha stabilito il risarcimento nonostante la rimozione (tardiva) delle foto, poiché la pubblicazione configura una lesione alla riservatezza dei minori che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991 che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché nell'articolo 10 del codice civile e nell'articolo 2 della Costituzione. |
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