Data: 11/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Restituzione mantenimento o assegno di divorzio

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Chi percepisce somme dall'ex a titolo di mantenimento in caso di separazione o di assegno di divorzio in caso di scioglimento del matrimonio, deve restituirle se, dopo una rivalutazione della condizioni del beneficiario, si accerta che in realtà lo stesso non ne vale diritto fin dall'inizio, state l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Questa il succo della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32914/2022 (sotto allegata).

Restituzione somme al coniuge obbligato

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Respinto in sede di appello il gravame sollevato da una ex moglie per ottenere la revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale e il riconoscimento dell'assegno divorzile e accolto invece quello del marito poiché sin dalla richiesta di modifica delle condizioni di separazione non sussisteva alcun presupposto per il riconoscimento alla donna di un contributo al mantenimento, con conseguente revoca dei provvedimenti provvisori e con la condanna della donna a restituire le somme percepite.

Ripetibili solo le somme non dovute sin dall'inizio

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Decisione che la donna ricorre di fronte alla Cassazione, che però ritiene necessario rimettere la questione al Primo presidente per la successiva ed eventuale assegnazione alle SU formulando alcuni importanti quesiti giuridici che riguardano la ripetibilità o meno delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento o di divorzio, sugli effetti della separazione e del divorzio sulle condizioni patrimoniali dei coniugi e sulla disciplina degli alimenti.

Sulla questione particolare della condanna della ricorrente a restituire al marito, da cui si era prima separata e poi divorziata, le somme percepite dall'ottobre 2009, la Cassazione si sofferma perchè trattasi di una problematica che richiede, a sua volta, la soluzione di diversi quesiti e aspetti che la stessa analizza sia dal punto normativo che giurisprudenziale.

Analisi che si conclude con la formulazione del seguente principio di diritto:

"In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:

a) opera la - condictio indebiti - ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione -del richiedente o avente diritto-, ove si accerti l'insussistenza -ab origine- dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;

b) non opera la - condictio indebiti - e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, -delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)-, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;

c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità."


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