Data: 13/11/2022 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Compensi avvocati e parere obbligatorio del COA

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All'avvocato spettano i compensi, anche se non pattuiti in forma scritta con il cliente. Basta la prova del mandato professionale e del suo adempimento per vedersi riconosciuto il diritto. Il parere dell'odine sulla congruità della parcella infine è obbligatorio quando, ai sensi dell'art. 636 c.p.c, l'avvocato ricorre in sede monitoria e i compensi per le prestazioni per le quali chiede il pagamento del compenso, non sono stati determinati in base a tariffe obbligatorie e quindi spetta al Giudice determinarlo.

Queste le indicazioni provenienti dalla Cassazione con l'ordinanza. n. 33193/2022 (sotto allegata).

Ricorso 702 bis compensi professionali avvocato

Un avvocato agisce con un ricorso 702 bis per chiedere al suo assistito di provvedere al pagamento dei compensi a lui spettanti. Il cliente però si oppone, rilevando che tra i due non c'è stato accordo preventivo in forma scritta sul compenso, inoltre lo stesso sostiene di aver già pagato il quantum dovuto.

Il Tribunale accoglie la domanda dell'avvocato, respinge quella riconvenzionale del cliente sulla responsabilità professionale per negligenza e dispone che al legale venga riconosciuta la somma di 3.700,00 euro, ben inferiore a quella richiesta del professionista di € 12.196,34.

Senza accordo scritto niente compenso

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Nel suo ricorso in Cassazione il cliente solleva diversi motivi, contestando il diritto al compenso del professionista stante l'assenza di un accordo preventivo in forma scritt, l'applicazione dei parametri medi del tariffario e il non avere considerato l'attività svolta concretamente.

Lamenta poi l'omessa valutazione del pagamento che lo stesso asserisce ancora di aver già effettuato e l'omessa istruttoria sulla responsabilità del professionista. Contesta il pagamento integrale a suo carico delle spese professionali inoltre, perché il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta dal legale ha determinato una soccombenza reciproca.

Parere del COA obbligatorio se il giudice deve stabilire il compenso

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Doglianze che però la Cassazione non reputa ammissibili.

Prima di tutto la Cassazione precisa che il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non esige la forma scritta e ribadisce che l'onerosità è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è sufficiente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso.

La Cassazione ricorda poi che l'art. 2233 c.c. prevede che, in assenza di accordo, tariffe o usi spetta al giudice determinare il compenso. Per cui nessuna violazione è stata commessa dal Tribunale nel momento in cui ha riconosciuto il compenso applicando i criteri medi di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014.

Precisa altresì che la richiesta del parere al Consiglio dell'Ordine da parte dell'avvocato sulla congruità della parcella è facoltativa. Il parere infatti è obbligatorio solo quando il professionista presenta ricorso ingiuntivo per ottenere il pagamento del suo compenso e questo non è stato determinato in base alle tariffe fisse o se, anche se esistenti, non siano vincolanti.

"Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire ad opera del giudice."

Nessuna violazione quindi è stata commessa nel caso di specie dal Tribunale, visto che lo stesso ha fatto ricorso ai parametri medi delle tariffe. Inammissibili tutti gli altri motivi.


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