Data: 14/11/2022 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

Referendum sull'eutanasia: la Consulta si esprime in senso sfavorevole

(dell'avv. prof. Leonardo Ercoli docente ed avvocato penalista)

EUTANASIA LEGALE E OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA'

1) L'EUTANASIA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: EUTANASIA ATTIVA DIRETTA E INDIRETTA

2) EUTANASIA PASSIVA: LA LEGGE N. 219 DEL 2017

3) IL CASO CAPPATO E LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 580 C.P.

4) LA CORTE COSTITUZIONALE: ORDINANZA N. 207 DEL 2018

5) L'INERZIA DEL PARLAMENTO E LA NECESSITA' DI RIPRISTINARE LA LEGALITA' COSTITUZIONALE: SENTENZA N. 242 DEL 2019 E L'AGEVOLAZIONE AL SUICIDIO

5.1.) SEGUE. LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI MILANO

6) UNA LETTURA SISTEMATICA DELLA 'DOPPIA PRONUNCIA' E LE CONSEGUENZE CHE NE DISCENDONO

7) IL REFERENDUM E L'INAMMISSIBILITA' DELLA CONSULTA ALLA LUCE DELLA SENTENZA 50/2022

8) BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


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La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2022 - riunitasi in camera di consiglio lo scorso 15 febbraio per discutere sull'ammissibilità o meno del referendum denominato "abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente)" - ne ha dichiarato l'inammissibilità. L'effetto sarebbe stato quello di depenalizzare, ad esclusione dei casi previsti nel comma III dello stesso articolo, l'omicidio del consenziente. Un referendum quello in commento senz'altro figlio della 'doppia pronuncia' della Corte Costituzionale con la quale, in assenza di una risposta da parte del legislatore chiamato ad intervenire sin dalla ordinanza del 2018 sul tema, la Consulta è pervenuta (riprendendo parzialmente quanto già precedentemente statuito con la summenzionata ordinanza) con la sentenza del 2019, a concretizzare un decisivo e notevole passo in avanti sul tema delle tutele destinate ai soggetti affetti da patologie irreversibili, profondamente sfiguranti del sé e tali da limitare le concrete possibilità di esercizio del diritto di autodeterminazione terapeutica nelle fasi finali della loro esistenza. Entusiasmo quello sancito dal dictum della Corte che, di fatto, ha portato alla sottoscrizione del referendum de quo che, come già emerso dal comunicato stampa della Corte pubblicato lo scorso 15 febbraio e motivato con sentenza depositata il 2 marzo scorso, è stato dichiarato inammissibile giacché, a seguito dell'abrogazione, sarebbe venuta meno "la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili". Una decisione, quella della Consulta che ha fatto molto discutere non solo i molteplici sottoscrittori del referendum - per la precisione 1.239.423 soggetti sottoscrittori - ma anche gli stessi operatori del diritto che invocano, ancora una volta, un intervento del legislatore sulla materia.

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1) L'EUTANASIA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: EUTANASIA ATTIVA DIRETTA ED INDIRETTA

All'interno del nostro ordinamento giuridico non è possibile rinvenire una disciplina normativa specifica in tema di regolamentazione dell'eutanasia. Ciò nonostante, è pur vero che, attualmente, è comunque possibile ricostruire un quadro normativo di riferimento che si pone nel senso di una indisponibilità assoluta del diritto alla vita. Più in particolare, l'indagine penale sulle pratiche dell'eutanasia viene condotta alla luce del codice penale che, come noto, prevede due figure generali dei delitti contro la vita che sono oggetto del Titolo XII del c.p. al Capo I posto a tutela l'interesse dello Stato alla salvaguardia della vita.

A mente di quanto statuito dal codice Rocco del 1930 l'eutanasia rappresenta una condotta penalmente rilevante ai sensi degli artt. 575 c.p. (che punisce l'omicidio) e dell'art. 579 c.p. - rubricato 'omicidio del consenziente' nonché dell'art. 580 c.p. che, come noto, sanziona penalmente l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Sicché, allorquando intervenga il consenso della vittima, l'eutanasia - nella sua accezione attiva diretta - viene disciplinata quale omicidio del consenziente ai sensi di quanto disposto ex art. 579 c.p. che prevede pene, senz'altro, attenuate rispetto all'omicidio volontario escludendo, peraltro, l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p.

Ciò nonostante, è pur vero che la norma de qua difficilmente può trovare applicazione nei casi di uccisione per eutanasia giacché essa è esclusa dalla ricorrenza di talune circostanze, spesso riscontrabili nei pazienti prostrati fisicamente e psicologicamente dall'effetto dei pesanti trattamenti medici e analgesici cui sono sottoposti. Il terzo comma della norma in commento statuisce che costituiscono cause di esclusione del consenso la sua prestazione da parte di persona minore degli anni diciotto, di persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Sicché è altamente plausibile che, in sede processuale, venga esclusa la validità del consenso prestato dal malato terminale che acconsenta alla propria uccisione giacché sottoposto ad insopportabili dolori e psicologicamente poco lucido. Per le anzidette ragioni, quindi, è sovente che in fattispecie di tal genere non possa essere invocata la figura attenuata dell'omicidio del consenziente dovendo, al contrario, trovare applicazione la più sfavorevole disciplina dell'omicidio comune di cui all'art. 575 c.p. il cui oneroso regime sanzionatorio potrebbe essere mitigato dalle circostanze attenuanti comuni per aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale ex art. 62 c.p. benché la giurisprudenza difficilmente conceda tale beneficio (CANESTRARI).

Accanto alla eutanasia c.d. attiva diretta, il codice penale affianca - secondo quanto statuito ex art. 580 c.p. - l'eutanasia sempre nella sua accezione attiva ma indiretta; la fattispecie criminosa dell'aiuto al suicidio si realizza tutte le volte in cui la vittima abbia compiuto l'atto causativo della morte di mano propria, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito. Il discrimen tra le fattispecie in commento è rinvenibile nel fatto che l'ultimo atto causativo della morte sia compiuto, rispettivamente, da un terzo ovvero dal paziente e, in quest'ultimo caso, la responsabilità del terzo potrà sussistere allorché abbia fornito al paziente i mezzi materiali per darsi la morte o ne abbia in qualsiasi modo agevolato il compimento.

A bene vedere, però, a prescindere dalla disciplina applicabile - sia essa quella prevista per l'omicidio comune, per l'omicidio del consenziente o per l'aiuto al suicidio - ciò che emerge a chiare lettere dal tenore normativo del codice penale è senz'altro giudizio di disvalore e di condanna che l'ordinamento esprime nei confronti dell'eutanasia anche e, soprattutto, in virtù del contesto storico in cui sorse il codice Rocco del 1930 in cui le problematiche legate al 'fine vita' non erano centrali come appaiono oggi e, in ogni caso, se si manifestavano i termini erano senz'altro differenti dal momento che, in quegli anni, non erano prevedibili i notevoli progressi scientifici.

Attualmente è molto complesso rinvenire una legittimazione delle disposizioni in parola che sia confacente con la nuova visione dell'uomo introdotta ad opera della nostra Carta Costituzionale, improntata al principio personalista e nella quale la tutela integrale della persona umana implica la sua inviolabilità fisica e la sua libertà nelle scelte personali.

L'incriminazione dell'omicidio del consenziente al pari dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita. La Costituzione non definisce che cosa sia la vita, ma ne riconosce implicitamente il suo carattere di presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali, ne sottolinea - ai sensi dell'art. 2 Cost. - la dimensione personale e sociale nonché la inviolabilità assoluta da ogni intervento statale volto a violarla a mente di quanto disposto ex art. 27 Cost. ovvero da qualsiasi azione/omissione di soggetti terzi che attentino alla vita stessa?(CRICENTI). Ciò nonostante, il bene vita non è considerato unanimemente intangibile?(PASQUINO-RINALDO). La sua indisponibilità è riferita alla necessità di difendere la persona da qualunque atto di aggressione proveniente da soggetti terzi. Ciò, non si traduce in una preclusione nei confronti del titolare del diritto della possibilità di disporre della sua stessa vita secondo il principio della libera autodeterminazione individuale? (FLICK). In altre parole, il testo costituzionale, così come non afferma esplicitamente un diritto alla vita, non propone neanche un dovere esplicito o implicito di vivere.

Al contrario, un'interpretazione ragionata degli articoli 2,13, e 32 della Costituzione sembra consenta di affermare che non è configurabile un obbligo coercibile di vivere (FLICK). Ebbene, per ciò che in tal sede rileva, si noti che la decisione di porre fine alla propria vita riveste un profondo significato esistenziale; essa è espressione della propria identità personale, dei propri valori e delle proprie convinzioni che indirizzano necessariamente le proprie decisioni esistenziali?(MAGRO) ma è anche vero che talune gravi patologie precludono al soggetto che le subisce la possibilità di porre fine alla propria vita da solo, tanto che il suicidio assistito e l'eutanasia "attiva volontaria" si prospettano come le uniche pratiche in grado di dare attuazione alla volontà del paziente di porre fine alle proprie sofferenze e non prenderle in considerazione significherebbe 'ignorare' a chi si trova in una condizione di assoluto impedimento fisico.

2) EUTANASIA PASSIVA: LA LEGGE 2N. 19 DEL 2017

L'odierna riflessione sull'autodeterminazione individuale in ambito terapeutico si è spostata, anche e soprattutto grazie alle recenti conquiste giurisprudenziali - di cui si avrà modo di disquisire nel corso della trattazione - culminate nella legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante 'Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, dal versante del rifiuto di cure vitali ai nuovi spazi di liceità di talune condotte di agevolazione al suicidio, così come riconosciuti dalla Corte costituzionale nella doppia pronuncia (Ord. n. 207 del 2018 e Sent. n. 242 del 2019) con la quale è stata è stata dichiarata la parziale illegittimità illegittimità dell'art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2,13 e 32 co.2 Cost.

La legge de qua, in tema di consenso e testamento biologico, ha positivizzato forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, e cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, considerate penalmente lecite soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come fine ultimo quello di evitare l'accanimento terapeutico.

Tuttavia, giova precisare come la recente novella legislativa del 2017 - pur riconoscendo espressamente il diritto di "lasciarsi morire" attraverso il rifiuto o la revoca delle terapie medico-chirurgiche anche se di sostegno vitale - non è intervenuta sulle azioni volte a provocare direttamente la morte del paziente, le quali, pertanto, restano materia propria del codice penale. Di talché, il problema diventa, così, quello di indagare se nell'era della medicina tecnologica, in un momento in cui la scienza diventa in grado di esibire un sempre crescente potere di intervento sulla vita umana ed un padroneggiamento del processo del morire, esistono ragioni per le quali una persona che ha la sorte di essere affetta da una malattia ad esito fatale possa essere espropriata di quelle prerogative che permettono a ciascun individuo di esprimere la propria concezione della vita e della dignità? (NERI).

3) IL CASO CAPPATO E LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 580 C.P.

Recentemente, la Consulta chiamata a pronunciarsi sull'art. 580 c.p. in relazione alla parte in cui incrimina le condotte di partecipazione e di aiuto al suicidio altrui in alternativa a quelle di istigazione - e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio - senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuti il malato terminale a porre fine alla sua vita e a vedere affermata, dunque, la propria personalissima idea di dignità nelle fasi finali della sua esistenza.

La vicenda giudiziaria ha visto come protagonista Fabiano Antoniani, noto ai più come Dj Fabo, un ragazzo rimasto cieco e tetraplegico a seguito di un incidente stradale, il quale lasciò integre le sue facoltà intellettive e volitive. In considerazione della situazione clinica in cui versava, lo stesso, considerando il suo status irreversibile quale intollerabile, aveva scelto di essere accompagnato alla morte tramite assistenza al suicidio in Svizzera. Giudicando come non dignitosa e non conforme alla propria idea di integrità personale la via (perseguibile nel nostro Paese) della sedazione palliativa profonda con contestuale interruzione dei trattamenti di ventilazione e di nutrizione che lo mantenevano in vita, dj Fabo, nel febbraio del 2017, decise di recarsi in Svizzera? con l'aiuto di Marco Cappato (tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni") al fine di ottenere assistenza al suicidio, da lui stesso attuato ingerendo, tramite uno stantuffo, il farmaco letale all'uopo fornitogli. Marco Cappato di ritorno dal viaggio, si autodenuncia ai carabinieri di Milano.

La Procura della Repubblica, all'esito delle indagini, chiede, preliminarmente, l'archiviazione, ritenendo che, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p., la condotta debba ritenersi non punibile e in via subordinata, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo. Sul punto, il G.I.P. rigettava entrambe le richieste, disponendo invece, ai sensi dell'art. 409 co.5 c.p.p., l'imputazione coatta nei confronti del Cappato, il quale viene così tratto a giudizio davanti alla Corte di assise di Milano, chiamato a rispondere, con riferimento alla morte di dj Fabo, sia per averne rafforzato il proposito suicidario, sia per averne materialmente agevolato l'esecuzione. La tenuta dell'art. 580 c.p. è stata infine posta in discussione dalla Corte di assise di Milano con riferimento al suo ambito applicativo e con riguardo al trattamento sanzionatorio. Più dettagliatamente, nella parte in cui "incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,13 co.1 e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo" laddove prevede che "[…] le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,13,25 co.2 e 27 co.3 Cost".

4) LA CORTE COSTITUZIONALE: ORDINANZA N. 207 DEL 2018

A seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Assise di Milano dell'art. 580 del codice penale nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio, a prescindere dal loro contributo alla determinazione e al rafforzamento del proposito suicidario la Consulta, con ordinanza n. 207 del 2018, ha provato ad affrontare in modo nuovo e differente il complesso rapporto tra garanzia del principio di costituzionalità e rispetto della sfera discrezionale del legislatore democratico scegliendo di rinviare la decisione sulla costituzionalità della norma penale all'udienza pubblica del 24 settembre 2019, in modo da consentire al Parlamento «ogni opportuna riflessione e iniziativa».

Dalla lettura delle motivazioni dell'ordinanza de qua, si evince come - in ordine all'incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio generalmente inteso - la Corte costituzionale abbia ribadito che, analogamente alle altre legislazioni contemporanee, la condotta di chi rafforza l'altrui proposito suicidario oppure di chi istiga qualcuno a porre termine alla propria esistenza non è, in sé, contrastante con i principi costituzionali. Si legge, infatti, che «L'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio»; peraltro, «Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana».

Le argomentazioni addotte dalla Corte, vengono rafforzate anche mediante il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, in materia di tutela del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui agli artt. 2 e 8 CEDU (cfr. sentenza Pretty c. Regno Unito, Haas c. Svizzera, Koch c. Germania).

Tuttavia, ad avviso della Corte, bisogna considerare «specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Nelle ipotesi, come quella del caso di specie, in cui la persona sia «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli», l'aiuto al suicidio «può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare».

Sulla scorta di quanto attualmente previsto dalla legge n. 219 del 2017, quindi, la persona malata ha il diritto di rifiutare trattamenti salvavita e il medico è tenuto a rispettare la sua volontà. Il quadro normativo, però, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti a determinarne la morte; si legge al riguardo: «In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care» e «[…] non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Quanto, poi, all'esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, […] non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione».

A mente di quanto statuito dalla Corte, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, dunque, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato. Quando all'esito del giudizio, il giudice costituzionale ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità del reato di suicidio assistito, seppur limitata alle sole ipotesi indicate nelle motivazioni, lascerebbe del tutto priva di disciplina la prestazione di aiuto materiale al suicidio «in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi». «Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura».

Per tali ragioni, tutti i delicati bilanciamenti indicati dalla Corte restano affidati al Parlamento, come rilevato, in casi analoghi, anche dalla Corte suprema canadese (cfr. Carter V. Canada) e dalla Corte suprema del Regno Unito (NICKLINSON). Ne consegue, quindi, la decisione del giudice costituzionale di rinviare ad una successiva udienza pubblica la definizione della questione di costituzionalità, in modo da lasciare al legislatore il tempo per intervenire e al fine di evitare che, nelle more dell'adozione di un testo normativo, la norma penale possa trovare ancora applicazione. Per una maggiore completezza, sul punto, si noti inoltre che scartata la soluzione più immediata ovverosia la declaratoria di illegittimità della norma in parte qua per l'avvertita necessità di farsi carico del vuoto legislativo che ne sarebbe scaturito e degli abusi che ne sarebbero potuti derivare a carico dei soggetti più fragili (par. 10 Ord.) - nell'ordinanza - vengono riproposti i plurimi profili rispetto ai quali l'esigenza di una regolazione della materia appariva fondamentale, dalle «modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto» alla «disciplina del relativo "processo medicalizzato", passando per la "riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale» e «la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura».

Peraltro, sempre nell'ordinanza, vengono suggerite vere e proprie linee guida per il futuro intervento (come vedremo riprese anche nella sentenza 242/2019) tra le quali, a titolo esemplificativo, la sede ove inserire l'auspicata regolamentazione - e cioè la legge n. 219 del 2017 - la previsione di una disciplina ad hoc per le vicende pregresse. In ultimo, quanto alla tecnica decisoria, la Corte rammenta come non sia stata percorsa la strada tradizionale della declaratoria di inammissibilità della questione sollevata, accompagnata da un monito al legislatore affinché rimuova il ravvisato vulnus adottando la necessaria disciplina legislativa.

5) L'INERZIA DEL PARLAMENTO E LA NECESSITA' DI RIPRISTINARE LA LEGALITA' COSTITUZIONALE: SENTENZA N. 242 DEL 2019 E L'AGEVOLAZIONE AL SUICIDIO

Il Parlamento, tuttavia, a causa della difficoltà di sintesi delle diverse linee politiche presenti al suo interno, non ha assunto l'iniziativa auspicata? (BISCEGLIA) e la Consulta ha, così, ritenuto di procedere con la sentenza n. 242 del 2019, con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi - con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 219/2017 ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale, con modalità equivalenti - agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente? (CUPELLI-PULITANO').

A siffatto approdo la Corte è giunta attravvalendosi di un complesso ragionamento che ha ripreso, in buona sostanza, l'impostazione di fondo del proprio "precedente", costituito dall'ordinanza n. 207/2018. La Corte, da un lato, contro le istanze del giudice remittente, ha escluso che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, sia di per sé incompatibile con la Costituzione. La ratio della norma impugnata conserva perdurante attualità nel sistema costituzionale vigente? (PULITANO'), in quanto è funzionale alla tutela del diritto alla vita delle persone deboli e vulnerabili? che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio, al fine di scongiurare, altresì, il pericolo che, nell'assumere tale decisione, esse subiscano interferenze di ogni genere. In questo senso la Consulta ha escluso la totale illegittimità della norma censurata, rimarcando l'intangibilità e l'indisponibilità del diritto alla vita e specificando, altresì, che dal diritto alla vita non è possibile trarre il diritto di rinunciare a vivere ovvero un vero e proprio diritto a morire? (LICASTRO -PULITANO'). Secondo quanto statuito ex art. 2 Cost. e 2 CEDU, dunque, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non anche quello diametralmente opposto di riconoscere a ciascun individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.

Per altro verso, ha riconosciuto l'esistenza di una lacuna nel sistema di tutela della persona, in quanto il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustamente e irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato?(RODOTA') nella scelta delle terapie, imponendogli, in sostanza, un'unica modalità per congedarsi dalla vita che egli potrebbe ritenere lesiva della propria dignità. In presenza di talune circostanze, l'aiuto di terzi nel porre fine alla propria vita può rappresentare per il malato l'unica via d'uscita da un mantenimento artificiale in vita carico di sofferenze e contrario alla propria visione di dignità umana.

Attualmente, si è visto, la legge consente al malato di congedarsi dalla vita attraverso il rifiuto o la revoca dei trattamenti di sostegno vitale e la contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Tuttavia per alcuni malati tale percorso del morire non è ritenuto bastevole a tutelare la propria dignità e libertà. La norma censurata, così come letteralmente espressa, limita in maniera irragionevole la libertà di autodeterminazione del malato nelle scelta delle terapie idonee a cessare le sofferenze? (BARTOLI), creando una frizione con gli artt. 2,13,32 Cost.

Più precisamente, l'irragionevolezza risiede nel fatto che se il fondamentale rilievo del valore della vita umana non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria vita attraverso l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, allora non si comprende la ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo dal decorso più lento conseguente all'interruzione degli anzidetti trattamenti di sostegno vitale? (in senso contrario PARIS). L'argomento centrale che ha condotto la Corte a ritenere doverosa l'assistenza al suicidio ai pazienti che versino nelle condizioni anzidette è un giudizio di ragionevolezza sulla legge 219/2017 o meglio un giudizio di uguaglianza fra due categorie di pazienti che la legge tratta in maniera irragionevolmente differenziata? (in senso contrario D'ALOIA-EUSEBI). D'altro canto, non appare ragionevole una disciplina che, da una parte, rispetta la decisione del paziente di interrompere i trattamenti di sostegno vitale garantendogli la somministrazione di una sedazione profonda e continua e, dall'altra, rifiuta la sua richiesta di abbreviare il tempo che lo separa dalla morte, quando la revoca delle cure non gli garantisca una morte in tempi rapidi. Una sentenza quella in commento che ha, senz'altro, rappresentato un notevole passo in avanti in tema di tutele destinate ai soggetti affetti da patologie irreversibili, profondamente sfiguranti del sé e tali da limitare le concrete possibilità di esercizio del diritto di autodeterminazione terapeutica nelle fasi finali della loro esistenza.

La Corte Costituzionale, pur non avendo riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo perfetto ad ottenere la morte in sé e per sé, ha delineato una più circoscritta prerogativa del malato che si trovi in condizioni di salute ormai pregiudicate al punto da esser ritenute intollerabili, ad esercitare i propri diritti di libertà e autodeterminazione con riguardo alla propria vicenda di cura. Si accorda, dunque, al malato di congedarsi dalla vita con una certa rapidità e di beneficiare dell'aiuto dei terzi nell'attuazione del percorso di fine vita che egli reputi più aderente alla propria verità personale. E' pur vero, pero, che la sentenza de qua, è densa di ambiguità e distonie, scaturenti da una declaratoria di incostituzionalità costruita in maniera singolare, con riferimento al "modello" di una persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze che ella reputi intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ma resti capace di assumere decisioni libere e consapevoli (LEUZZI).

5.1.) SEGUE. LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI MILANO

La Corte di Assise di Milano all'esito dell'udienza del 23 dicembre 2019 si è definitivamente pronunciata con sentenza assolutoria nei confronti di Marco Cappato chiudendo, in via definitiva, la oramai nota vicenda della morte di dj Fabo. Sommariamente, la sentenza assolutoria muove, in via preliminare, da una duplice prospettiva: ripercorrere la trama del processo, riprendendo dal momento in cui era stato sospeso, nella specie, febbraio del 2018, da un lato e dall'altro ricapitolare i passaggi maggiormente rilevanti dell'ordinanza del 2018 e della sentenza del 2019 di cui si è detto, con particolare riferimento alla selezione delle condizioni di liceità dell'aiuto al suicidio, all'individuazione delle modalità di accertamento del ricorrere di tali condizioni e al peculiare regime individuato dalla Corte costituzionale per il caso per cui si procede, ancorato a fatti precedenti. Sulla scorta di tali premesse, e dopo avere ripreso ampi stralci dell'ordinanza di rimessione per ribadire l'insussistenza di qualsivoglia forma di induzione al suicidio - non avendo in alcun modo l'imputato «inciso sul processo deliberativo di Fabiano Antoniani» i giudici milanesi si soffermano sul profilo dell'agevolazione, onde accertare se la condotta di Cappato - che, si riconosce, «nel dare attuazione alla volontà di Fabiano Antoniani, ha reso possibile il realizzarsi del suicidio» - «integri la violazione del precetto normativo», così come delineato nuovamente dopo l'intervento del giudice delle leggi.

Sul punto, vengono ancora una volta valorizzate le risultanze processuali già acquisite nella fase dibattimentale, e cioè le testimonianze della madre, della fidanzata e di altre persone che avevano assistito dj Fabo a seguito dell'incidente e le certificazioni mediche, confermate e illustrate dai sanitari che le avevano redatte.

La prognosi cui si perviene, all'esito di una circostanziata disamina delle condizioni oggettive e soggettive richieste appare coerente con quanto fatto trasparire dalla Corte costituzionale. E dunque: da una parte, «Marco Cappato ha aiutato Fabiano Antoniani a morire, come da lui scelto, solo dopo avere accertato che la sua decisione fosse stata autonoma e consapevole, che la sua patologia fosse grave e irreversibile e che gli fossero state prospettate correttamente le possibili alternative con modalità idonee e offrire garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle cui la Corte costituzionale ha subordinato l'esclusione dell'illiceità della condotta» (p. 10 sent.); dall'altra, i tre «requisiti procedimentali necessari perché i giudici di merito possano ritenere la condotta contestata come rientrante nell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio», così come indicati nella sentenza n. 242 del 2019, «sono stati verificati nel corso dell'istruttoria» (p. 15 sent.).

Conclusivamente, dunque, affermano i giudici del merito, «ricorrendo le quattro condizioni imposte dalla Corte costituzionale per escludere la punibilità della condotta di aiuto al suicidio prevista dall'art. 580 c.p. e avendo la Corte di assise accertato che i tre requisiti 'procedimentali' furono rispettati nella vicenda qui giudicata, anche la contestazione di agevolazione al suicidio non è punibile, rientrando in quella 'circoscritta area di non conformità costituzionale' della norma impugnata individuata dalla Corte costituzionale e non integrando pertanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 580 c.p. per come delimitata dalla citata pronuncia» (p. 15-16 sent.). Successivamente, per come emerge dal corpus della sentenza in commento, l'attenzione dei giudici si sofferma sulla formula assolutoria da adottare. Sul punto, viene osservato come la Corte costituzionale non abbia invero definito «in modo esplicito se l'area di non punibilità necessaria per escludere una sanzione penale per le condotte di aiuto al suicidio che presentano i requisiti più volte richiamati debba intendersi come riduzione dell'ambito oggettivo della fattispecie incriminatrice, riducendone la portata, ovvero se le circostanze definite nei quattro requisiti configurino una scriminante». Di talché, i giudici si sono interrogati sul se l'intervento della Corte abbia inciso sulla tipicità della fattispecie incriminatrice, riducendo la portata oggettiva dell'art. 580 c.p., ovvero sulla sua antigiuridicità, elisa qualora risultino rispettate le procedure di garanzia individuate al ricorrere delle peculiari condizioni, soggettive e oggettive, di chi richiede assistenza al suicidio.

Ad avviso della Corte di Assise la sentenza n. 242 ha ridotto «sotto il profilo oggettivo la fattispecie, escludendo che configuri reato la condotta di agevolazione al suicidio che presenti le caratteristiche descritte», individuando un «meccanismo di riduzione dell'area di sanzionabilità penale che non opera come scriminante ma incide sulla struttura oggettiva della fattispecie» (p. 16 sent.). Senonché, emerge dopo, «il discorso sugli effetti dell'intervento della Corte interessa più gli studiosi del diritto penale che pubblici ministeri, avvocati e giudici, perché l'affermazione di non punibilità è elemento che incide in ogni caso sul piano oggettivo anche con riguardo alle cause di giustificazione (ritenute dalla dottrina elementi negativi della fattispecie nel suo profilo oggettivo)» proseguendo che «secondo l'orientamento tripartito della fattispecie penale, la formula assolutoria da adottare anche in presenza di una scriminante è di insussistenza del fatto». Di conseguenza, per come si legge, il Cappato viene assolto si chiosa, «[…] con riferimento ad entrambe le condotte in addebito perché il fatto non sussiste» (p. 17 sent.).

6) UNA LETTURA SISTEMATICA DELLA 'DOPPIA PRONUNCIA' E LE CONSEGUENZE CHE NE DISCENDONO

Alla luce di quanto testé esposto, è d'uopo, per ciò che in tal sede rileva, procedere ad una lettura sistematica dell'ordinanza del 2018 e della sentenza n. 242 del 2019 mettendo in evidenza alcuni scenari problematici sotto il profilo tanto sostanziale quanto metodologico.

Invero, appare evidente dalla disamina delle due pronunce come l'elemento centrale delle stesse sia rappresentato dall'equilibrato bilanciamento compiuto dalla Corte.

Da un lato, infatti, si continua a valutare positivamente, quanto a meritevolezza del bene tutelato, l'art. 580 c.p., ribadendo in astratto la non incompatibilità dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio con la Costituzione e con le norme convenzionali; contribuendo così a ridefinire, in termini più moderni e coerenti con l'impianto costituzionale, la ratio della fattispecie, ancorata oggi - a prescindere dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930 - alla «tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio», assolvendo «allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficolta? e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere» (PULITANO').

Dall'altro, se ne constata però in termini negativi la perdurante applicabilità a talune situazioni concrete, selezionando una precisa area di non conformità costituzionale della fattispecie, coincidente con la peculiare condizione della persona affetta da malattia incurabile e produttiva di gravi sofferenze, la quale, pienamente capace, del tutto informata e libera di scegliere, non può darsi legittimamente la morte, versando nella concreta impossibilità di farlo autonomamente, se non attraverso la richiesta di interruzione dei trattamenti sanitari necessari alla sua sopravvivenza (con eventuale somministrazione di sedazione profonda); modalità, questa, che il malato non considera, comunque, conforme alla propria visione della dignità nel morire (CANETRARI-LAZZAERI).

Non vi è chi non vede come, in verità, si tratta di riconoscere la liceità - nelle anzidette situazioni - dell'agevolazione di ipotesi suicidarie senz'altro differenti e ben distanti da quelle rappresentate dal codice del 1930 - epoca nella quale, come detto, non erano immaginabili situazioni analoghe.

Ebbene, la fattispecie, tratteggiata nella 'doppia pronuncia', presuppone una richiesta di essere assistiti nel morire avanzata da «pazienti che si sono sottoposti talvolta per anni a trattamenti sanitari e terapie sperimentali motivati da un tenace impulso "a vivere" anziché "a morire"»; condizioni esistenziali, queste, «che risultano assolutamente disomogenee rispetto a quelle che contraddistinguono il suicidio indotto dal "male dell'anima"» (CANESTRARI), Sicché, in una simile prospettiva, assume notevole valore e rilevanza, l'insistenza della Consulta circa la necessità di rafforzare e rendere concreto, l'accesso alle cure palliative, sul presupposto, difficilmente contestabile, che tali cure, ove idonee ad elidere la sofferenza, si prestino spesso a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita e possano rappresentare un efficace deterrente a scelte tragiche e ultimative (CUPELLI).

Attualmente, dunque, nel nostro Paese sono legittimati a porre fine alle loro sofferenze solo i pazienti per cui risulti sufficiente l'interruzione delle terapie, come previsto dalla legge 219/2017. La Corte costituzionale con la 'doppia pronuncia' ha chiarito che l'aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. non è punibile nel caso in cui la persona che lo richiede sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Quanto detto, però, non vale per tutte le altre persone affette da patologie irreversibili produttive di dolori intollerabili oltre che per i pazienti impossibilitati ad assumere autonomamente un farmaco i quali, nel nostro Paese, continuano a non avere la facoltà - al pari di tanti altri paesi europei e non - di scegliere e autodeterminarsi chiedendo aiuto medico attivo per la morte volontaria, proprio in virtù del divieto sancito penalmente dal codice Rocco del 1930 all'art. 579 c.p. Ebbene, nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2013 e ben due richiami della Corte costituzionale, il Parlamento, per tutto questo tempo, è rimasto del tutto inerte senza mai riuscire a discutere di eutanasia legale, motivo questo che ha spinto associazioni e singole persone a indire un referendum rimettendo, così, la parola ai cittadini italiani.

7. IL REFERENDUM E L'INAMMISSIBILITA' DELLA CONSULTA ALLA LUCE DELLA SENTENZA N.50/2022

Il 21 aprile del 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'annuncio di una richiesta di referendum abrogativo, ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352. In particolare, quindici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, hanno manifestato la volontà di promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori, prescritte per la richiesta di referendum di cui all'art. 75 Cost. recante il seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano". Le firme raccolte, ben 1.239.423, hanno senz'altro superato le 500.000 necessarie, segno di come il tema abbia toccato profondamente le coscienze di molta parte della popolazione italiana. Un quesito volto all'introduzione nel nostro Paese del diritto all'aiuto medico nella morte volontaria che, sotto il profilo tecnico, lascia intatte le tutele per le persone vulnerabili, i minori di 18 anni, le persone che non sono in grado di intendere e volere e quelle il cui consenso è stato estorto. Un risultato, dunque, che - se raggiunto - avrebbe potuto abbattere le discriminazioni attualmente esistenti accordando la facoltà anche ai malati che, per abbattere definitivamente le proprie sofferenze, necessitano di un aiuto esterno.

A ben vedere, però, per come si legge nel corpus della sentenza, dopo aver ripercorso, nel Ritenuto in fatto, le argomentazioni addotte dai promotori del referendum, il Giudice delle Leggi, richiamati i criteri di ammissibilità elaborati dalla sua giurisprudenza, si volge ad analizzare la fattispecie incriminatrice in parola e la contigua disposizione di cui all'art. 580 c.p. (che incrimina l'istigazione o aiuto al suicidio). Se ne evidenzia, nel solco della c.d. doppia pronuncia del caso Cappato (ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019), la funzione di "cintura protettiva" rispetto a scelte operate dal soggetto passivo in proprio danno: le norme inibirebbero così ai terzi di cooperare in atti suicidari o di cagionare la morte di taluno con il suo consenso. Entrambe le norme, comunque, accreditano "il bene della vita umana del connotato dell'indisponibilità da parte del suo titolare", pur mitigando, salvo determinate ipotesi di soggetti particolarmente vulnerabili, il trattamento sanzionatorio in considerazione del "ritenuto minor disvalore del fatto".

Conclusivamente, dunque, la Consulta - dapprima per mezzo del proprio Ufficio comunicazione e stampa il 15 febbraio e successivamente con sentenza depositata il 2 marzo scorso - ha reso noto e motivato di aver ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché? parziale, della norma sull'omicidio del consenziente non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

8. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IN ATTESA DELLE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA

L'inammissibilità della Consulta ha senz'altro dato modo di confrontarsi, ancora una volta, su di un tema ad oggi di notevole rilevanza che divide e che invoca ancora l'intervento del legislatore. Le reazioni sono state forti e, perciò, il presidente della Corte costituzionale Amato sottolinea che il quesito sull'uccisione del consenziente andava ben oltre l'eutanasia dichiarando, testualmente che: «Leggere o sentire che chi ha preso la decisione non sa cosa è la sofferenza ci ha ferito ingiustamente. Il referendum non era sull'eutanasia, ma sull'omicidio del consenziente».

Lo stesso, in conferenza, precisa come «L'omicidio del consenziente sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi e diversi da quelli dell'eutanasia», ritenendola una considerazione ineccepibile che aprirebbe all'impunità penale di chiunque uccide qualcun altro con il consenso, a prescindere dalla sofferenza e, per questo, spiega, «occorre dimensionare il tema dell'eutanasia alle persone a cui si applica, ossia a coloro che soffrono. Noi non potevamo farlo sulla base del quesito referendario, con altri strumenti può farlo il Parlamento» il quale, continua, «non dedica abbastanza tempo a cercare di trovare la soluzione sui conflitti valoriali».

Lo stesso Cappato, presidente dell'Associazione Luca Coscioni promotrice del referendum, dopo la decisione della Corte Costituzionale, ha manifestato il suo rammarico dichiarando che «questa […] è una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia». Al rammarico dei promotori è andato il sostegno della politica, il leader della Lega Salvini si è dichiarato dispiaciuto per la bocciatura al pari del segretario del Pd Letta e di Giuseppe Conte che, preso atto dei grandi numeri a sostegno del referendum, hanno invitato il Parlamento a prendere atto del tema lavorando per l'approvazione di una legge sul suicidio assistito in cooperazione con la stessa Consulta.

Di diverso avviso la Cei che rende noto, a seguito del comunicato sull'inammissibilità del referendum, che il verdetto della Corte «è un invito ben preciso a non marginalizzare mai l'impegno della società, nel suo complesso, a offrire il sostegno necessario per superare o alleviare la situazione di sofferenza o disagio. Papa Francesco, durante l'udienza di mercoledì 9 febbraio, ha usato parole chiare: "La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti". Occorre rivolgere maggiormente l'attenzione verso coloro che, in condizioni di fragilità o vulnerabilità, chiedono di essere trattati con dignità e accompagnati con rispetto e amore».

L'auspicio, dunque, non può che essere quello tanto invocato non solo dalla Corte Costituzionale a più riprese ma dall'intera popolazione che attraverso la raccolta delle ingenti firme ha, dunque, palesato la volontà di ottenere, al pari di altri paesi europei e non, delle risposte e delle garanzie dal Parlamento sul tema, un compito dal quale lo stesso Parlamento non può più esimersi.



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