Data: 16/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Confini dell'incarico professionale

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La Cassazione, con l'ordinanza n. 32923/2022 (sotto allegata) conferma le decisioni di merito che escludono la responsabilità dell'Avvocato se i limiti dell'incarico non sono stati stabiliti. Redigere un accordo transattivo non comporta anche l'assistenza delle parti, se nel conferire il mandato non viene specificato.

Responsabilità professionale dell'avvocato

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Una società committente conviene in giudizio un avvocato che ha provveduto a redigere un accordo transattivo con una Srl appaltatrice di opere edili.

Nella scrittura l'appaltatrice riconosce di essere debitrice della società committente dal professionista, della somma di 194.000 euro, somma che, a parte 40.000 euro rimasti in deposito presso lo studio dell'avvocato, a garanzia dell'obbligo dell'appaltatore di consegnare il Durc, deve essere corrisposta.

L'appaltatrice però intima il pagamento alla committente e nel giudizio di opposizione disconosce la firma apposta sulla scrittura privata. Il decreto viene azionato in via esecutiva e la società committente subisce il pignoramento dei conti e in seguito viene dichiarata fallita.

La società committente contesta quindi all'avvocato di aver prodotto una scrittura privata rimasta priva di effetto perché non sottoscritta dal legale rappresentante della società appaltatrice e che la somma di 40.000 euro è stata consegnata a detto LR senza avere prima verificato la presentazione del DURC.

Limiti dell'incarico non stabiliti: nessuna responsabilità

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La richiesta della società committente è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata anche in secondo grado. La Corte di appello infatti, data per provata la redazione dell'atto transattivo da parte dell'avvocato convenuto, rileva però che i limiti dell'incarico allo stesso non sono risultati chiari né stabiliti.

L'avvocato ha infatti fatto presente che allo stesso era stato solo affidato il compito di redigere la scrittura privata, non di dare assistenza alle parti nell'ambito delle trattative. La responsabilità va comunque esclusa anche in relazione alla asserita consegna di 40.000 euro al LR dell'appaltatrice perché la committente non ha dimostrato il ritardo nella presentazione del DURC.

Ovviamente la società committente tenta il ricorso in Cassazione per far valere e anche in sede di legittimità la responsabilità dell'avvocato, ma gli Ermellini lo rigettano affermando, prima di tutto, che la Corte ha dato ampia illustrazione delle ragioni per le quali il professionista non è responsabile, precisando che dall'istruttoria svolta non è stato possibile delimitare i confini dell'incarico che è stato conferito al legale. La società committente non è riuscita inoltre a dimostrare di aver confermo all'avvocato anche l'incarico di assistenza delle parti nelle trattative, oltre a quello di redigere la sola minuta dell'accordo.


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